{"id":1564,"date":"2013-01-03T17:30:47","date_gmt":"2013-01-03T16:30:47","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.ami-avvocati.it\/possibile-la-revoca-dopo-la-separazione-il-minore-deve-stare-in-un-contesto-idoneo-al-suo-armonico-sviluppo\/"},"modified":"2021-03-02T17:44:16","modified_gmt":"2021-03-02T16:44:16","slug":"possibile-la-revoca-dopo-la-separazione-il-minore-deve-stare-in-un-contesto-idoneo-al-suo-armonico-sviluppo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=1564","title":{"rendered":"Possibile la revoca dopo la separazione: il minore deve stare in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/win.ami-avvocati.it\/public\/imgarticoli\/adozione_410.jpg\" \/><P>(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 21651\/11; depositata il 19 ottobre)<\/P><br \/>\n<P>Scopo dell\u2019adozione, anche nei casi particolari di cui all\u2019art. 44 L. 4 maggio 1993 n. 184, \u00e8 quello di consentire l\u2019inserimento del minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e la realizzazione del suo preminente interesse a ricevere assistenza morale e materiale, nonch\u00e8 stabilit\u00e0 affettiva in sostituzione di quella negatagli dalla famiglia di origine.<BR>La fattispecie. Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni, il marito presentava istanza di adozione, da parte sua, della minore figlia della legittima consorte e di padre ignoto.<BR>La moglie manifestava parere favorevole e il Tribunale adito esprimeva assenso all\u2019adozione.<BR>Successivamente la consorte presentava appello avverso la pronuncia del Tribunale dei minori chiedendo la revoca dell\u2019adozione, essendo venuta meno la comunione spirituale tra i coniugi, separatisi di fatto dopo la pronuncia impugnata.<BR>La Corte d\u2019Appello accoglieva il ricorso e rigettava l\u2019istanza di adozione.<BR>In Cassazione il marito denunciava la sussistenza di un conflitto di interessi tra la madre e la minore, essendo la conferma dell\u2019adozione il preminente interesse della fanciulla e mancando, a tal proposito, la nomina di un curatore speciale ad hoc. Il consorte lamentava inoltre la violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 45 L.n. 184\/83 e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che sottolineano la necessit\u00e0 di tenere conto delle aspirazioni del bambino tramite l\u2019audizione dello stesso e in ogni caso di sentire il suo legale rappresentante o, nelle ipotesi di conflitto, un curatore ad hoc nominato.<BR>La S. C. rigettava il ricorso ritenendolo infondato; specificava in particolare che le norme denunciate regolano un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto, non solo proporre istanza al Giudice competente, ma anche fornire indicazioni specifiche relative al presunto conflitto il quale, se esistente, doveva corrispondere al vantaggio di un soggetto in danno dell\u2019altro.<BR>Infine, la Corte di legittimit\u00e0 sottolineava che non vi era alcuna violazione e\/o falsa interpretazione della Convenzione di New York sui diritti del bambino e delle ulteriori norme richiamate dal ricorrente in tema di ascolto del fanciullo, essendo ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte l\u2019obbligatoriet\u00e0 ascolto del minore, pena l\u2019invalidit\u00e0 del provvedimento assunto.<BR>Nel caso di specie, inoltre, essendo comunque libera la modalit\u00e0 di ascolto della minore, si sottolineava che la bambina era stata sentita pi\u00f9 volte dal CTU, il quale, in conformit\u00e0 al precetto legislativo, ne aveva evidenziato le aspirazioni, i ricordi e le sofferenza e fu, peraltro, proprio il risultato di tale audizione che determin\u00f2 l\u2019accoglimento della domanda di appello e, conseguentemente, il rigetto dell\u2019istanza di adozione.<BR>Scopo dell\u2019adozione \u00e8 il \u00abpreminente interesse del minore\u00bb. La Corte ha ben precisato che l\u2019adozione, anche quella in casi particolari, di cui all\u2019art. 44 L. n. 184 del 1993, ha lo scopo di inserire il minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e crescita, nonch\u00e8, in altre parole, di consentire la \u00abrealizzazione del preminente interesse del minore\u00bb che, come anticipato, \u00e8 quello di permettere al bambino l\u2019inserimento in un contesto familiare il quale, accogliendolo al suo interno, contribuisca ad un sereno ed equilibrato sviluppo della sua personalit\u00e0.<BR>Ne consegue che, non \u00e8 sufficiente che il coniuge del genitore presenti la domanda di adozione, ma, a tutela del\u2019interesse del fanciullo, \u00e8 necessario che tra il richiedente e il minore sussista realmente un valido rapporto affettivo.<BR>Dopo la separazione dei coniugi pu\u00f2 essere revocata l\u2019adozione del minore. Di regola, quindi, l\u2019adozione del figlio del coniuge, presupponendo una convivenza comune, armonia e affetto tra i coniugi, sarebbe esclusa in tutti quei casi in cui la comunione di vita tra i consorti sia venuta meno. Tuttavia, proprio in ragione del \u00abpreminente interesse del minore\u00bb, \u00e8 necessario valutare in concreto ove si sia instaurata una positiva relazione tra l\u2019adottando e il richiedente, poich\u00e8 la cessazione della convivenza matrimoniale tra i coniugi non deve pregiudicare l\u2019interesse del fanciullo all\u2019adozione.<BR>Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di legittimit\u00e0 sottolineava come, nella valutazione compiuta dal giudice a quo, lo stesso aveva in realt\u00e0 ravvisato, tramite l\u2019ascolto della minore a mezzo CTU, un contesto familiare ormai deteriorato e aveva colto nell\u2019atteggiamento del marito, divenuto ostile in seguito alla separazione, un elemento estremamente nocivo per la crescita della minore che ne impediva l\u2019accoglimento della domanda di adozione.<\/P><br \/>\n<P>Dirittoegiustizia.it<\/P>&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Corte di Cassazione, sez. 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