{"id":1275,"date":"2013-01-03T17:30:39","date_gmt":"2013-01-03T16:30:39","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.ami-avvocati.it\/il-diritto-allascolto-del-minore\/"},"modified":"2021-03-02T17:52:21","modified_gmt":"2021-03-02T16:52:21","slug":"il-diritto-allascolto-del-minore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=1275","title":{"rendered":"IL DIRITTO ALL\u2019ASCOLTO DEL MINORE"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/win.ami-avvocati.it\/public\/imgarticoli\/pedofilia3.JPG\" \/><P><SPAN>L\u2019attenzione all\u2019opinione del minore nel procedimento giudiziario \u00e8 un tema di sempre pi\u00f9 rilevante attualit\u00e0.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>In Italia, cosi come in ambito internazionale,<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>infatti, si \u00e8 molto discusso sulla reale possibilit\u00e0 del minore di partecipare attivamente alle decisioni che lo coinvolgano direttamente.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Il problema reale con cui il legislatore ha dovuto fare i conti \u00e8 il confronto tra due concezioni del minore: il minore soggetto\u201d incapace\u201d che va protetto e gestito e, minore quale soggetto \u201ccapace\u201d<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>che va semplicemente aiutato dal genitore nella sua autodeterminazione.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>In ambito internazionale, la Convenzione<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>dell\u2019ONU sui diritti del fanciullo del 1989-ratificata dall\u2019Italia con la legge 176 del 1991- prima e le Convenzioni dell\u2019Aja sull\u2019adozione internazionale del 1993 ed Europea sull\u2019esercizio dei diritti dei minori del 1996 poi, stabiliscono che nei procedimenti che riguardano un minore l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dovr\u00e0 assicurarsi che il minore stesso abbia non solo ricevuto tutte le informazioni necessarie ma dovr\u00e0 anche permettere a questi di esprimere la propria opinione consultandolo personalmente \u201c <I>se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone o organi, con una forma adeguata alla sua maturit\u00e0<\/I>\u201d, a meno che ci\u00f2 non sia manifestatamente contrario al suo interesse.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>In Italia, la dottrina maggioritaria ha considerato prevalente la necessit\u00e0 di valutare la capacit\u00e0 di discernimento del minore ossia <B>la<\/B> <B>sua maturit\u00e0 e le sue capacit\u00e0 di autodeterminazione<\/B> prescindendo, dunque, dall\u2019et\u00e0 dello stesso (Rossi Carleo in \u201c<I>Trattato di dirittto privato<\/I>\u201d diretto da Mario Bessone, p.443;<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>in giurisprudenza, Corte cost., 30 gennaio 2002, la quale stabilisce che \u201c<I>la Convenzione sui diritti del fanciullo \u00e8 direttamente applicabile al diritto interno\u201d<\/I>; in giurisprudenza <I>contra<\/I>, Cass., 16 luglio 2001, n.9632).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>L\u2019attuale normativa, ad ogni modo, prevede che il minore possa essere sentito in una serie di occasioni: l\u2019art 155 <I>sexies <\/I>c.c. stabilisce che il giudice della separazione, prima dell\u2019emanazione dei provvedimenti temporanei, <B>possa disporre<\/B> <B>l\u2019audizione del figlio minore<\/B> che abbia <B>compiuto i dodici anni<\/B> o anche di et\u00e0 inferiore ma che <B>abbia capacit\u00e0 di discernimento<\/B>; in caso di divorzio dei genitori \u00e8 previsto l\u2019ascolto del figlio minore solo se ritenuto \u201c<B>strettamente necessario dal giudice<\/B>\u201d( art 6 Legge 1 dic. 1970 n.898); nel caso di affido o adozione l\u2019esigenza di ascoltare il minore \u201c<I>costituisce una costante intesa ad attribuire rilievo alla personalit\u00e0 e alla volont\u00e0 del minore in relazione a provvedimenti che nel suo interesse trovano la loro ragion d\u2019essere\u201d<\/I> (Cass. 23 luglio 1997, n.6899).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>In situazioni di crisi familiari, infatti, l\u2019ascolto del minore pu\u00f2 diventare <B>indispensabile per poter formulare indicazioni che permettano di aiutarlo ad affrontare i cambiamenti della vita<\/B>: il bambino \u201c<I>tende a non elaborare propri punti di vista e proprie scelte sia per l\u2019ansia (\u2026) sia per il timore di perdere appoggi e punti di riferimento (\u2026) Le scelte che in queste condizioni fa possono quindi non essere autonome ma sono senz\u2019altro sue\u201d<\/I> perch\u00e9 corrispondono alle proprie esigenze nel presente (A. Dell\u2019Antonio, \u201c<I>L\u2019opinione dei minori nei procedimenti giudiziari\u201d<\/I>).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Il legislatore, per\u00f2, non chiarisce se il giudice debba procedere all\u2019ascolto in modo diretto (di persona) o indirettamente cio\u00e8 per il tramite di esperti nominati appositamente. Certo \u00e8 che, nel silenzio normativo e sul presupposto che l\u2019ascolto non \u00e8 un mezzo di prova ma semplicemente un modo per il minore di far sentire la propria opinione, si pu\u00f2 ritenere che questi possa procedere con la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 di determinazione (art. 6 Convenzione di Strasburgo prevede che il giudice possa procedere \u201c<I>nella forma che riterr\u00e0 pi\u00f9 appropriata\u201d<\/I>)<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>dopo, per\u00f2, aver avuto una visione completa ed approfondita del caso e delle dinamiche familiari (sul tema, A. Arceri, <I>\u201cL\u2019affido condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilit\u00e0 nella famiglia in crisi\u201d<\/I>).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Occorre, dunque, non dimenticare che l\u2019ascolto \u00e8 un diritto che non pu\u00f2 in alcun modo essere compromesso, salvo che il minore stesso consapevolmente si rifiuti o il giudice abbia gravi e fondati motivi per non ascoltarlo: una tale omissione comporterebbe, infatti,secondo la dottrina pi\u00f9 accreditata, un vizio procedurale di rilevante gravit\u00e0, rilevabile anche d\u2019ufficio in ogni stato e grado del giudizio ( vedi anche sul punto art 23 Regolamento CE n.2201\/2003 che dispone <I>\u201cle decisioni relative alla responsabilit\u00e0 genitoriale non sono riconosciute\u2026se, salvo casi d\u2019urgenza, la decisione \u00e8 resa senza che il minore abbia avuto la possibilit\u00e0 di essere ascoltato, in violazione dei principi dello Stato membro richiesto\u201d<\/I>;<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>A. Arceri, <I>\u201cL\u2019affido condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilit\u00e0 nella famiglia in crisi\u201d<\/I>).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Diritto tanto pi\u00f9 protetto e garantito quanto pi\u00f9 sar\u00e0 elevata sia la preparazione di coloro che a vario titolo si interessano del bambino sia l\u2019accettazione del lavoro dell\u2019altro e dei confini di competenza propri e altrui. Una collaborazione professionale che se ben condotta pu\u00f2 aiutare l\u2019 adulto a maturare atteggiamenti pi\u00f9 adatti al minore di cui ha cura e, il minore a comprendere meglio la sua situazione e ad esprimersi superando ansie e timori.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Nell\u2019attesa, dunque, di una riforma da parte del legislatore che quantomeno chiarisca le lacune presenti nell\u2019odierna normativa, si auspica una sempre maggiore sensibilizzazione da parte di tutte le professionalit\u00e0 che si occupano di minori al rispetto della \u201c<B>persona minore<\/B>\u201d e al riconoscimento delle sue capacit\u00e0 di scelta e di autodeterminazione.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Avv. Claudia Depalma<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Responsabile AMI-Sezione territoriale di Latina<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P>&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019attenzione all\u2019opinione del minore nel procedimento giudiziario \u00e8 un tema di sempre pi\u00f9 rilevante attualit\u00e0. In Italia, cosi come in ambito internazionale,&nbsp; infatti, si \u00e8 molto discusso sulla reale possibilit\u00e0 del minore di partecipare attivamente alle decisioni che lo coinvolgano direttamente. 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