Va dimostrato il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne, anche se epilettica

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L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento – che è a carico del richiedente il mantenimento – vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva omesso di accertare l’incidenza delle problematiche di salute (epilessia focale sintomatica) della figlia maggiorenne sulla sua capacità lavorativa, riconoscendo a carico del padre una contribuzione sia pure in misura ridotta senza tuttavia chiarirne l’esatta natura se cioè strettamente alimentare, come sembrerebbe far pensare il riferimento agli stretti bisogni alimentari, o piuttosto come un vero e proprio assegno di mantenimento). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 4 giugno 2026, n. 17783.

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