Se la moglie, chattando, intraprende una relazione con un’altro uomo viola i doveri di fedeltà coniugale ma non commette un abuso familiare tale da richiedere l’adozione di un provvedimento protettivo come previsto dagli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile ed il conseguente allontanamento dalla casa familiare, poiché occorre che le azioni, seppur reiterate, siano ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla Legge 154/2001.
Tale condotta, secondo una sentenza del Tribunale di Salerno, non configura un “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente” indicata dall’art. 342 bis. E pertanto non vi sono le premesse per l’adozione del provvedimento protettivo …
SE LA MOGLIE CHATTA CON UN’ALTRO UOMO VIOLA L’OBBLIGO DI FEDELTÀ MA NON È ABUSO FAMILIARE
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