Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Tale principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025.
Il caso: La Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da Mevia contro la decisione assunta nel 2022 con cui il Tribunale di Frosinone nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla stessa Mevia in quanto:
Continua in: Separazione: assegnazione della casa coniugale e interesse preminente del minore
Autore: Avv. Anna Andreani.
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