LA LONTANANZA FISICA DEL PADRE NON COSTITUISCE OSTACOLO AL REGIME DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

ORDINANZA N. 987/2017 DEL 22.05.2017 – CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE PROMISCUA – PRESIDENTE DOTT. RICCARDO MELE

Il decreto conferma l’assunto secondo cui l’oggettiva distanza geografica esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude il regime dell’affidamento condiviso.

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Lecce accoglie il reclamo proposto dal padre avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Lecce nel procedimento di separazione con cui veniva disposto, tra le altre cose, che i figli minori della coppia venissero affidati in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la stessa.

La Corte osservato che le doglianze esposte in reclamo sulla scelta dell’affidamento esclusivo, operata dal Presidente, sono ammissibili, avendo il padre richiesto espressamente una modifica del regime dell’affidamento, e parimenti fondate, perché la scelta dell’affidamento mono genitoriale è stata operata dando erroneamente rilievo alla lontananza fisica del padre, residente in Svizzera e impossibilitato ad allontanarsi dal paese, laddove pacificamente la distanza, anche notevole, tra i rispettivi luoghi di residenza dei genitori, di per se non costituisce affatto un ostacolo insormontabile al regime dell’affidamento condiviso della prole minorenne, posto che l’affidamento esclusivo costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento condiviso.

L’affidamento condiviso comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione appunto delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, pertanto perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori,

 

una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.

Nel caso de quo in difetto di profili di pregiudizio per i figli minori, non emersi in atti, la Corte dispone che i figli minori siano affidati in modo condiviso ai genitori, pur mantenendosi la collocazione prevalente presso la madre e la medesima regolamentazione delle modalità di visita del padre, fissata nel provvedimento impugnato.

In definitiva, la Corte pronunciando sul reclamo proposto dal reclamante ne accoglie parzialmente il contenuto, disponendo che i figli minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.

a cura dell’avv. Barbara Anna Colella

Socio Ordinario AMI Lecce

Commenti su LA LONTANANZA FISICA DEL PADRE NON COSTITUISCE OSTACOLO AL REGIME DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO

  1. Marisa

    Meno male che di tanto in tanto vengono emanate sentenze pro-figli. Ieri sera mia nipotina di 4 anni mi ha abbracciata stretta alle me gambe dicendo: la mia bella nonnina…e tutte le settimane piange quando alle 19,30, mio figlio le dice che è giunta l’ora di andare dalla madre. Sarebbe bastato concedere anche il pernottamento (negato dal giudice fino al compimento dei 5 anni della bimba) per evitare alla mia adorata nipotina una tale ingiusta sofferenza. Premetto che mio figlio avrebbe voluto ricorrerre a questa insana e ingiustificata sentenza,ma lostesso giudice lo ha sconsigliato dicendogli che sarebbero trascorsi almeno 3 anni e quindi maturati i tempida lui decisi. Oltre alla beffa anche l’inganno. Abbiamo versato e versiamo fiumi di lacrime (nonni paterni-padre-figlia) nell’attesa che passino questi ultimi 9 mesi, con la speranza di vivere ancora per potere goderci come sarebbe giusto la nostra nipotina al pari dei nonni materni e finalmente vedere lei che non piange più per tornare a casa dopo cena. Avvocati fermate questo genocidio familiare prodotto dai giudici.

Rispondi a Marisa Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *