Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 febbraio – 10 maggio
2017, n. 11504
Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese
Fatti di causa
1. – Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio,
contratto nel 1993, tra Vi.Gr.. e Li. Ca. Lo. ed ha respinto la domanda di
assegno divorzile proposta da quest’ultima.
2. – Il gravame della Lo. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con
sentenza 27 marzo 2014.
2.1. – La Corte, avendo ritenuto che il luogo di residenza della Lo. (convenuta
nel giudizio) fosse a (omissis…), ha rigettato l’eccezione di incompetenza
territoriale del Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Roma, ove era la
residenza o il domicilio del ricorrente Gr., da essa sollevata sul presupposto
della propria residenza all’estero, a norma dell’art. 4, comma 1, della legge 1.
dicembre 1970, n. 898; ha ritenuto poi non dovuto l’assegno divorzile in favore
della Lo., non avendo questa dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai
fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l’incompletezza
della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in
cui l’altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente
allo scioglimento del matrimonio.
3. – Avverso questa sentenza la Lo. ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di quattro motivi, cui si è opposto il Gr. Con controricorso. Le parti hanno
presentato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. – Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 4,
comma 1, della legge n. 898 del 1970, per avere la Corte d’appello affermato
la competenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo invece
competente il Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del
ricorrente Gr., essendo la convenuta residente all’estero.
1.1. – Il motivo è infondato.
Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Gr., la questione della
competenza è stata riproposta in appello e che su di essa, quindi, non si è
formato il giudicato, la sentenza impugnata ha ragionevolmente valorizzato
quanto dichiarato dalla Lo. (convenuta nel giudizio) nell’atto di appello, e in
altri atti giudiziari, circa la sua residenza a (omissis…) (Mi), che corrispondeva
a quanto risultava dalle certificazioni anagrafiche, giudicando irrilevante la
diversa indicazione, resa all’udienza presidenziale, di essere residente a
(omissis…), luogo quest’ultimo rientrante pur sempre nella competenza del
Tribunale di Milano; inoltre, ha adeguatamente argomentato in ordine alla
mancanza di prova della residenza all’estero della Lo., ritenendo inidonea a tal
fine la mera disponibilità da parte della medesima di un’abitazione negli Stati
Uniti.
La decisione impugnata è, pertanto, conforme al principio enunciato da questa
Corte – che va ribadito -, secondo cui la domanda di scioglimento del
matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario va proposta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del
1970 (nel testo introdotto dall’art. 2, comma 3-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n.
35, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14
maggio 2005, n. 80), quale risultante a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2008), al tribunale del luogo di
residenza o domicilio del coniuge convenuto, salva l’applicazione degli ulteriori
criteri previsti in via subordinata dalla medesima norma (Cass. ord. n. 15186
del 2014).
2. – Con il secondo motivo la Lo. ha denunciato la violazione e falsa
applicazione dell’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, per avere la Corte
milanese negato il suo diritto all’assegno sulla base della circostanza che lo
stesso Gr. non avesse mezzi adeguati per conservare l’alto tenore di vita
matrimoniale, dando rilievo decisivo alla riduzione dei suoi redditi rispetto
all’epoca della separazione, mentre avrebbe dovuto prima verificare la
indisponibilità, da parte dell’ex coniuge richiedente, di mezzi adeguati a
conservare il tenore di vita matrimoniale o la sua impossibilità di procurarseli
per ragioni oggettive.
Con il terzo motivo la Lo. ha denunciato vizio di motivazione, per avere omesso
di considerare elementi probatori rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza
del diritto all’assegno.
Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112 e
132 c.p.c, per avere i giudici di merito escluso il diritto all’assegno,
disconoscendo la rilevanza della sperequazione tra le situazioni reddituali e
patrimoniali degli ex coniugi e dando erroneamente rilievo agli accordi
raggiunti in sede di separazione che, al contrario, indicavano la disparità
economica tra le parti e la mancanza di autosufficienza economica della Lo..
2.1. – Tali motivi sono infondati.
Si rende, tuttavia, necessaria, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc.
civ., la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, il cui
dispositivo – come si vedrà (cfr. infra, sub n. 2.6) – è conforme a diritto, in
base alle considerazioni che seguono.
Una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio religioso – sulla base dell’accertamento giudiziale,
passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste
dall’articolo 3» (cfr. artt. 1 e 2, mai modificati, nonché l’art. 4, commi 12 e 16,
della legge n. 898 del 1970) -, il rapporto matrimoniale si estingue
definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono
perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti
economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del
reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod.
civ.), fermo ovviamente, in presenza di figli, l’esercizio della responsabilità
genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr.
artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.).
Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto
all’assegno di divorzio – previsto dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del
1970, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987 – è
condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all’accertamento
giudiziale della mancanza di «mezzi adeguati» dell’ex coniuge richiedente
l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso «di procurarseli per
ragioni oggettive».
La piana lettura di tale comma 6 dell’art. 5 – «Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente
a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» – mostra con evidenza
che la sua stessa “struttura” prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente
distinto in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall’eventuale
riconoscimento del diritto (fase dell’an debeatur) e – solo all’esito positivo di
tale prima fase – dalla determinazione quantitativa dell’assegno (fase del
quantum debeatur).
La complessiva ratio dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (diritto
condizionato all’assegno di divorzio e – riconosciuto tale diritto -determinazione
e prestazione dell’assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere
inderogabile di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all’art. 23, Cost.),
il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali “persone
singole”, a tutela della “persona” economicamente più debole (cosiddetta
“solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in questo duplice fondamento
costituzionale sia la qualificazione della natura dell’assegno di divorzio come
esclusivamente “assistenziale” in favore dell’ex coniuge economicamente più
debole (art. 2 Cost.) – natura che in questa sede va ribadita -, sia la
giustificazione della doverosità della sua «prestazione» (art. 23 Cost.).
Sicché, se il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex
coniuge nella fase dell’an debeatur, l’assegno è “determinato” esclusivamente
nella successiva fase del quantum debeatur, non già “in ragione” del rapporto
matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” di esso
nel corso di tale seconda fase (cfr. l’incipit del comma 6 dell’art. 5 cit: «[….] il
tribunale, tenuto conto [….]»), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto
pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul
piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune («la
comunione spirituale e materiale») degli ex coniugi.
Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all’assegno
di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di «mezzi
adeguati» dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di
procurarseli», vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica”
dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di «solidarietà
economica», l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una
locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della
“mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di
durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed
illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no,
delle condizioni del diritto all’assegno, nella fase dell’an debeatur.
Tali precisazioni preliminari si rendono necessarie, perché non di rado è dato
rilevare nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l’assegno di divorzio
una indebita commistione tra le due “fasi” del giudizio e tra i relativi
accertamenti che, essendo invece pertinenti esclusivamente all’una o all’altra
fase, debbono per ciò stesso essere effettuati secondo l’ordine progressivo
normativamente stabilito.
2.2. – Tanto premesso, decisiva è, pertanto – ai fini del riconoscimento, o no,
del diritto all’assegno di divorzio all’ex coniuge richiedente -, l’interpretazione
del sintagma normativo «mezzi adeguati» e della disposizione “impossibilità di
procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive” nonché, in particolare e
soprattutto, l’individuazione dell’indispensabile “parametro di riferimento”, al
quale rapportare l’”adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» del richiedente
l’assegno e, inoltre, la “possibilità-impossibilità” dello stesso di procurarseli.
Ribadito, in via generale – salve le successive precisazioni (v., infra, n. 2.4) -,
che grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni
cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che
il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell’adeguatezzainadeguatezza”
di «mezzi» e della “possibilità-impossibilità” di procurarseli può
dar luogo a due ipotesi: 1) se l’ex coniuge richiedente l’assegno possiede
«mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve
essergli negato tout court; 2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere
«mezzi adeguati» e prova anche che «non può procurarseli per ragioni
oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto.
È noto che, sia prima sia dopo le fondamentali sentenze delle Sezioni Unite nn.
11490 e 11492 del 29 novembre 1990 (cfr. ex plurimis, rispettivamente, le
sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870
del 2015), il parametro di riferimento – al quale rapportare l’adeguatezzainadeguatezza”
dei «mezzi» del richiedente – è stato costantemente
individuato da questa Corte nel «tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente
fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al
momento del divorzio» (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag.
24).
Sull’attuale rilevanza del “tenore di vita matrimoniale”, come parametro
“condizionante” e decisivo nel giudizio sul riconoscimento del diritto
all’assegno, non incide – come risulterà chiaramente alla luce delle successive
osservazioni – la mera possibilità di operarne in concreto un bilanciamento con
altri criteri, intesi come fattori di moderazione e diminuzione di una somma
predeterminata in astratto sulla base di quel parametro.
A distanza di quasi ventisette anni, il Collegio ritiene tale orientamento, per le
molteplici ragioni che seguono, non più attuale, e ciò lo esime dall’osservanza
dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.
A) Il parametro del «tenore di vita» – se applicato anche nella fase dell’an
debeatur – collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e
con i suoi effetti giuridici: infatti, come già osservato (supra, sub n. 2.1), con
la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo
personale ma anche economico-patrimoniale – a differenza di quanto accade
con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata,
gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. -, sicché ogni riferimento a tale
rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo -sia pure limitatamente alla
dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto – in una
indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale.
Sono oltremodo significativi al riguardo: 1) il brano della citata sentenza delle
Sezioni Unite n. 11490 del 1990, secondo cui «[….] è utile sottolineare che
tutto il sistema della legge riformata [….] privilegia le conseguenze di una
perdurante [….] efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano
personale è stato disciolto [….]» (pag. 38); 2) l’affermazione della “funzione di
riequilibrio” delle condizioni economiche degli ex coniugi attribuita da tale
sentenza all’assegno di divorzio: «[….] poiché il giudizio sull’an del diritto
all’assegno è basato sulla determinazione di un quantum idoneo ad eliminare
l’apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge che, in
via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo
equilibrio [….], è necessaria una determinazione quantitativa (sempre in via di
massima) delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza dei mezzi
dell’avente diritto, che costituiscono il limite o tetto massimo della misura
dell’assegno» (pagg. 24-25: si noti l’evidente commistione tra gli oggetti delle
due fasi del giudizio).
B) La scelta di detto parametro implica l’omessa considerazione che il diritto
all’assegno di divorzio è eventualmente riconosciuto all’ex coniuge richiedente,
nella fase dell’an debeatur, esclusivamente come “persona singola” e non già
come (ancora) “parte” di un rapporto matrimoniale ormai estinto anche sul
piano economico-patrimoniale, avendo il legislatore della riforma del 1987
informato la disciplina dell’assegno di divorzio, sia pure per implicito ma in
modo inequivoco, al principio di “autoresponsabilità” economica degli ex
coniugi dopo la pronuncia di divorzio.
C) La “necessaria considerazione”, da parte del giudice del divorzio, del
preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economicopatrimoniale
(«[….] il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio [….]») è normativamente ed
esplicitamente prevista soltanto per l’eventuale fase del giudizio avente ad
oggetto la determinazione dell’assegno (quantum debeatur), vale a dire – come
già sottolineato – soltanto dopo l’esito positivo della fase precedente (an
debeatur), conclusasi cioè con il riconoscimento del diritto all’assegno.
D) Il parametro del «tenore di vita» induce inevitabilmente ma
inammissibilmente, come già rilevato (cfr., supra, sub n. 2.1), una indebita
commistione tra le predette due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti.
È significativo, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite, sempre nella
sentenza n. 11490 del 1990: «[….] lo scopo di evitare rendite parassitarie ed
ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto può essere
raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione ponderata e globale,
tutti i criteri di quantificazione supra descritti, che sono idonei ad evitare
siffatte rendite ingiustificate, nonché a responsabilizzare il coniuge che
pretende l’assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria
personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità
sociale [….]».
E) Le menzionate sentenze delle Sezioni Unite del 1990 si fecero carico della
necessità di contemperamento dell’esigenza di superare la concezione
patrimonialistica del matrimonio «inteso come “sistemazione definitiva”,
perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale» (così la sentenza n.
11490 del 1990) con l’esigenza di non turbare un costume sociale ancora
caratterizzato dalla «attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali,
anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma», con ciò spiegando la
preferenza accordata ad un indirizzo interpretativo che «meno
traumaticamente rompe[sse] con la passata tradizione» (così ancora la
sentenza n. 11490 del 1990). Questa esigenza, tuttavia, si è molto attenuata
nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume
sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità,
nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale
dissolubile (matrimonio che – oggi – è possibile “sciogliere”, previo accordo,
con una semplice dichiarazione delle parti all’ufficiale dello stato civile, a norma
dell’art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162).
Ed è coerente con questo approdo sociale e legislativo l’orientamento di questa
Corte, secondo cui la formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge
beneficiario dell’assegno divorzile è espressione di una scelta esistenziale,
libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di
una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua
solidarietà postmatrimoniale da parte dell’altro coniuge, il quale non può che
confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (cfr. le sentenze nn. 6855 del
2015 e 2466 del 2016). In proposito, un’interpretazione delle norme
sull’assegno divorzile che producano l’effetto di procrastinare a tempo
indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali
del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova
famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in
violazione di un diritto fondamentale dell’individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014)
che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9). Si deve quindi ritenere che
non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex
coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L’interesse tutelato con
l’attribuzione dell’assegno divorzile -come detto – non è il riequilibrio delle
condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della
indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione –
esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile.
F) Al di là delle diverse opinioni che si possono avere sulla rilevanza
ermeneutica dei lavori preparatori della legge n. 74 del 1987 (che inserì
nell’art. 5 il fondamentale riferimento alla mancanza di “mezzi adeguati” e alla
“impossibilità di procurarseli”) in senso innovativo (come sosteneva una parte
della dottrina che imputava alla giurisprudenza precedente di avere favorito
una concezione patrimonialistica della condizione coniugale) o sostanzialmente
conservativo del precedente assetto (si legga in tal senso il brano della
sentenza delle Sezioni Unite n. 11490/1990 che considerava non giustificato
«l’abbandono di quella parte dei criteri interpretativi adottati in passato per il
giudizio sull’esistenza del diritto all’assegno»), non v’è dubbio che chiara era la
volontà del legislatore del 1987 di evitare che il giudizio sulla “adeguatezza dei
mezzi” fosse riferito «alle condizioni del soggetto pagante» anziché «alle
necessità del soggetto creditore»: ciò costituiva «un profilo sul quale, al di là di
quelle che possono essere le convinzioni personali del relatore, qui irrilevanti,
si è realizzata la convergenza della Commissione» (cfr. intervento del relatore,
sen. N. Lipari, in Assemblea del Senato, 17 febbraio 1987, 561 sed. pom.,
resoconto stenografico, pag. 23). Nel giudizio sull’an debeatur, infatti, non
possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche
degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del
soggetto richiedente l’assegno successivamente al divorzio.
Le osservazioni critiche sinora esposte non sono scalfite: a) né dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 11 del 2015, che ha sostanzialmente recepito
l’orientamento in questa sede non condiviso, senza peraltro prendere posizione
sulla sostanza delle censure formulate dal giudice rimettente, riducendo quella
sollevata ad una mera questione di «erronea interpretazione» dell’art. 5,
comma 6, della legge n. 898 del 1970 e omettendo di considerare che, in una
precedente occasione, nell’escludere la completa equiparabilità del trattamento
economico del coniuge divorziato a quello del coniuge separato, aveva
affermato che «[….] basterebbe rilevare che per il divorziato l’assegno di
mantenimento non è correlato al tenore di vita matrimoniale» (sentenza n. 472
del 1989, n. 3 del Considerato in diritto); b) e neppure dalle disposizioni di cui
al comma 9 dello stesso art. 5 – secondo cui: «I coniugi devono presentare
all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione
personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro
patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se
del caso, anche della polizia tributaria» -, in quanto il parametro dell’«effettivo
tenore di vita» è richiamato esclusivamente al fine dell’accertamento
dell’effettiva consistenza reddituale e patrimoniale dei coniugi: infatti – se il
primo periodo è dettato al solo fine di consentire al presidente del tribunale,
nell’udienza di comparizione dei coniugi, di dare su base documentale «i
provvedimenti temporanei e urgenti [anche d’ordine economico] che reputa
opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole» (art. 4, comma 8) -, il
secondo periodo invece, che presuppone la «contestazione» dei documenti
prodotti (concernenti i rispettivi redditi e patrimoni), nell’affidare al «tribunale»
le relative «indagini», cioè l’accertamento di tali componenti economico-fiscali,
richiama il parametro dell’«effettivo tenore di vita» al fine, non già del
riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio al “singolo” ex coniuge che lo
fa valere ma, appunto, dell’accertamento circa l’attendibilità di detti documenti
e dell’effettiva consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni e, quindi, del
“giudizio comparativo” da effettuare nella fase del quantum debeatur. È
significativo, al riguardo, che il riferimento agli elementi del “reddito” e del
“patrimonio” degli ex coniugi è contenuto proprio nella prima parte del comma
6 dell’art. 5 relativa a tale fase del giudizio.
2.3. – Le precedenti osservazioni critiche verso il parametro del «tenore di
vita» richiedono, pertanto, l’individuazione di un parametro diverso, che sia
coerente con le premesse.
Il Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto – cui rapportare il
giudizio sull’adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» dell’ex coniuge
richiedente l’assegno di divorzio e sulla “possibilità-impossibilità «per ragioni
oggettive»” dello stesso di procurarseli – vada individuato nel raggiungimento
dell'” indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo
è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non
deve essergli riconosciuto il relativo diritto.
Tale parametro ha, innanzitutto, una espressa base normativa: infatti, esso è
tratto dal vigente art. 337-septies, primo comma, cod. civ. – ma era già
previsto dal primo comma dell’art. 155-quinquies, inserito dall’art. 1, comma
2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 – il quale, recante «Disposizioni in favore
dei figli maggiorenni», stabilisce, nel primo periodo: «Il giudice, valutate le
circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico».
La legittimità del richiamo di questo parametro – e della sua applicazione alla
fattispecie in esame – sta, innanzitutto, nell’analogia legis (art. 12, comma 2,
primo periodo, delle disposizioni sulla legge in generale) tra tale disciplina e
quella dell’assegno di divorzio, in assenza di uno specifico contenuto normativo
della nozione di “adeguatezza dei mezzi”, a norma dell’art. 5, comma 6, legge
n. 898 del 1970, trattandosi in entrambi i casi, mutatis mutandis, di
prestazioni economiche regolate nell’ambito del diritto di famiglia e dei relativi
rapporti.
In secondo luogo, il parametro della “indipendenza economica” – se condiziona
negativamente il diritto del figlio maggiorenne alla prestazione («assegno
periodico») dovuta dai genitori, nonostante le garanzie di uno status filiationis
tendenzialmente stabile e permanente (art. 238 cod. civ.) e di una specifica
previsione costituzionale (art. 30, comma 1) che riconosce anche allo stesso
figlio maggiorenne il diritto al mantenimento, all’istruzione ed alla educazione –
, a maggior ragione può essere richiamato ed applicato, quale condizione
negativa del diritto all’assegno di divorzio, in una situazione giuridica che,
invece, è connotata dalla perdita definitiva dello status di coniuge – quindi,
dalla piena riacquisizione dello status individuale di “persona singola” – e dalla
mancanza di una garanzia costituzionale specifica volta all’assistenza dell’ex
coniuge come tale. Né varrebbe obiettare che l’art. 337-ter, quarto comma, n.
2, cod. civ. (corrispondente all’art. 155, quarto comma, n. 2, cod. civ., nel
testo sostituito dall’art. 1, comma 1, della citata legge n. 54 del 2006) fa
riferimento al «tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi i genitori»: tale parametro si riferisce esclusivamente al figlio
minorenne e ai criteri per la determinazione (“quantificazione”) del contributo
di “mantenimento”, inteso lato sensu, a garanzia della stabilità e della
continuità dello status filiationis, indipendentemente dalle vicende matrimoniali
dei genitori.
In terzo luogo, a ben vedere, anche la ratio dell’art. 337-septies, primo
comma, cod. civ. – come pure quella dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898
del 1970, alla luce di quanto già osservato (cfr., supra, sub n. 2.2) – è ispirata
al principio dell'”autoresponsabilità economica”. A tale riguardo, è
estremamente significativo quanto affermato da questa Corte con la sentenza
n. 18076 del 2014, che ha escluso l’esistenza di un obbligo di mantenimento
dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (nella specie, entrambi
ultraquarantenni), ovvero di un diritto all’assegnazione della casa coniugale di
proprietà del marito, sul mero presupposto dello stato di disoccupazione dei
figli, pur nell’ambito di un contesto di crisi economica e sociale: «[….] La
situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente
in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno
lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei
genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di
autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della
persona [….]».
Tale principio di “autoresponsabilità” vale certamente anche per l’istituto del
divorzio, in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed
è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della
persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex
coniugi – irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no – delle relative
conseguenze anche economiche.
Questo principio, inoltre, appartiene al contesto giuridico Europeo, essendo
presente da tempo in molte legislazioni dei Paesi dell’Unione, ove è declinato
talora in termini rigorosi e radicali che prevedono, come regola generale, la
piena autoresponsabilità economica degli ex coniugi, salve limitate – anche nel
tempo – eccezioni di ausilio economico, in presenza di specifiche e dimostrate
ragioni di solidarietà.
In questa prospettiva, il parametro della “indipendenza economica” è
normativamente equivalente a quello di “autosufficienza economica”, come è
dimostrato – tenuto conto della derivazione di tale parametro dall’art. 337-
septies, comma 1, cod. civ. – dall’art. 12, comma 2, del citato D.L. n. 132 del
2014, laddove non consente la formalizzazione della separazione consensuale
o del divorzio congiunto dinanzi all’ufficiale dello stato civile «in presenza [….]
di figli maggiorenni [….] economicamente non autosufficienti».
2.4. – È necessario soffermarsi sul parametro dell'”indipendenza economica”, al
quale rapportare l'”adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» dell’ex coniuge
richiedente l’assegno di divorzio, nonché la “possibilità-impossibilità «per
ragioni oggettive»” dello stesso di procurarseli.
Va preliminarmente osservato al riguardo, in coerenza con le premesse e con
la stessa nozione di “indipendenza” economica, che: a) il relativo accertamento
nella fase dell’an debeatur attiene esclusivamente alla persona dell’ex coniuge
richiedente l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al
preesistente rapporto matrimoniale; b) soltanto nella fase del quantum
debeatur è legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive
“posizioni” (lato sensu intese) personali ed economico-patrimoniali degli ex
coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dall’art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970 per tale fase del giudizio.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali “indici” – salvo ovviamente altri
elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie – per
accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza, o no,
dell'”indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio
– e, quindi, l'”adeguatezza”, o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per
ragioni oggettive», dello stesso di procurarseli -possono essere così individuati:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali
mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e
del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo
comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le
possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso
ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di
una casa di abitazione.
Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell’ex
coniuge che fa valere il diritto all’assegno di divorzio, non v’è dubbio che,
secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali
canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta
allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non
poterseli procurare per ragioni oggettive”. Tale onere probatorio ha ad oggetto
i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'”indipendenza
economica”, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e
deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il
diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro (cfr. art. 4, comma 10, della
legge n. 898 del 1970).
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà
normalmente oggetto di prove documentali – salva comunque, in caso di
contestazione, la facoltà del giudice di disporre al riguardo indagini officiose,
con l’eventuale ausilio della polizia tributaria (art. 5, comma 9, della legge n.
898 del 1970) -, soprattutto “le capacità e le possibilità effettive di lavoro
personale” formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo
idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente
l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le
concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica,
secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
2.5. – Pertanto, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto.
Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della
legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987,
nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine
progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio
dell’autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone
singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al
riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex
coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative
condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità
«di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento
all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai
principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di
redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari
(tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel
luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità
effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al
mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una
casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove
offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere
probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex
coniuge;
B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur – informata al principio
della «solidarietà economica» dell’ex coniuge obbligato alla prestazione
dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più
debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla
determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito
positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti
gli elementi indicati dalla norma («[….] condizioni dei coniugi, [….] ragioni
della decisione, [….] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, [….] reddito di entrambi [….]»), e “valutare” «tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare
in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti
allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano
la distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
2.6. – Venendo ai motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente alla luce dei
principi di diritto poc’anzi enunciati, essi sono infondati.
La sentenza impugnata, nell’escludere il diritto, invocato dalla Lo.,
all’attribuzione dell’assegno divorzile, non ha avuto riguardo, in concreto, al
criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale, che pure ha
genericamente richiamato ma sul quale non ha indagato.
In tal modo, la Corte di merito si è sostanzialmente discostata
dall’orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato, come rilevato dal
P.G., e tuttavia è pervenuta a una conclusione conforme a diritto, avendo
ritenuto – in definitiva – che l’attrice non avesse assolto l’onere di provare la
sua non indipendenza economica, all’esito di un giudizio di fatto – ad essa
riservato – adeguatamente argomentato, dal quale emerge che la Lo. è
imprenditrice, ha un’elevata qualificazione culturale, possiede titoli di alta
specializzazione e importanti esperienze professionali anche all’estero e che, in
sede di separazione, i coniugi avevano pattuito che nessun assegno di
mantenimento fosse dovuto dal Gr..
La motivazione in diritto della sentenza impugnata dev’essere quindi corretta
(come si è detto sub n. 2.1), coerentemente con i principi sopra enunciati (sub
n. 2.5, lett. A).
3. – In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate, in considerazione
del mutamento di giurisprudenza su questione dirimente per la decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli
altri dati identificativi.
Assegno divorzile e tenore di vita. Sentenza della Cassazione 10 maggio 2017 n.11504
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Gen 24@15:00–18:00
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