Ordinanza 2.12.16 del Tribunale di Catania sulla collocazione del figlio presso il padre

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TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Civile

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ORDINANZA

Il giudice Felice Lima,

Letti gli atti del procedimento n. 1565/14 R.G.; ——————————

Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 29.11.2016;—————

Osserva quanto segue. ————————————————————

All’esito degli accertamenti peritali svolti sul tema dei rapporti fra

le parti e il figlio Vxxxx, i procuratori dei coniugi in lite chiedono adottarsi

un provvedimento che renda più stabile la collocazione del bambino

presso uno dei due genitori, ponendo fine al collocamento alternato

per pari tempo presso ciascuno dei due. —————————————

L’adozione del provvedimento richiesto da entrambe le parti (che,

ovviamente, concordano sullo schema logico di esso, ma non anche sul

suo contenuto) è, peraltro, necessaria perché il collocamento del bambino

alternativamente presso l’uno e l’altro genitore ha, insieme ad alcuni

evidenti vantaggi, l’inconveniente di costringere Vxxxx – che frattanto

cresce di età – a vivere diviso fra due posti diversi e due comunità di

parenti, amici, compagni di scuola diverse. ———————————–

Dunque, la scelta del genitore collocatario viene richiesta dalle parti

e in qualche modo è anche oggettivamente necessaria. ——————-

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Ma è una scelta molto difficile e dolorosa, perché sancirà una delle

inevitabili conseguenze della separazione: che il bambino conviverà con

una maggiore tendenziale stabilità con uno soltanto dei genitori. ———-

Le parti in lite, nel corso di questo giudizio, hanno compiuto lodevoli

sforzi – coronati da (seppur parziali) successi – per ricondurre la

loro lite su un piano costruttivo e funzionale agli interessi del figlio. —–

Si era auspicato che potessero giungere a una scelta condivisa sul

collocamento del bambino, ma sono comprensibili e meritano certamente

rispetto le ragioni per le quali non sono riusciti a fare ciò. —————

Resta il fatto che qualsiasi decisione giudiziale sul punto risulterà

fonte di dolore e di difficoltà per i protagonisti di questa vicenda.———

Ed è grandemente necessario che le parti accolgano la decisione

del giudice comprendendone la logica e il senso, non già per condividerla

necessariamente (cosa a cui non sono tenute), ma per praticarne

l’attuazione nel modo più costruttivo possibile. ——————————

E’, quindi, opportuno esporre, sia pure sinteticamente, i principi ai

quali questo Tribunale ritiene di dovere ispirare le proprie decisioni nella

materia oggetto dell’odierno contendere. ———————————–

Ciò perché vi è una tendenza diffusa ad affrontare il tema sulla base

di un non confessato pregiudizio di fondo (del quale vi sono echi anche

nelle osservazioni dei consulenti di parte della dott.ssa LXXXX) per

il quale: —————————————————————————–

– i figli piccoli sarebbero principalmente delle madri; —————-

– ai padri verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri;

– il collocamento naturale dei figli dovrebbe essere presso la maTribunale

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dre;—- ——————————————————————————

– l’affidamento e/o il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi

innaturale ed eccezionale e il provvedimento che lo dispone abbisognevole

di motivazioni particolari e straordinarie.————————-

Lo stato del diritto e dei principi etici generalmente condivisi nel

nostro paese è, invece, al contrario, che:—————————————

– i figli sono di entrambi i genitori, che hanno, con riferimento ad

essi, uguali diritti e uguali doveri; ———————————————-

– in mancanza di prove del contrario, entrambi i genitori si devono

presumere idonei a esercitare le loro responsabilità e a divenire affidatari

e/o collocatari dei figli;———————————————————–

– i provvedimenti che dispongono l’affidamento e/o il collocamento

dei figli presso i padri non richiedono motivazioni ulteriori e diverse

rispetto a quelli che dispongono l’affidamento e/o il collocamento dei

figli presso le madri; ————————————————————–

– il mutamento delle condizioni di affidamento e/o collocamento

dei figli, dalla madre al padre e/o viceversa, non costituisce atto violento

o innaturale, essendo, al contrario, per un verso coerente con quanto

appena detto in ordine alla uguale idoneità di entrambi i genitori a occuparsi

dei figli e, per altro verso, utile a favorire nei figli la consapevolezza

del fatto che essi sono figli di due genitori e di due genitori con uguali

responsabilità e capacità. ——————————————————

Il mutamento di affidamento e/o collocamento dei figli, quando

non sia contrario a qualche circostanziale specifica esigenza di questo o

quel figlio, ha l’ulteriore vantaggio di aiutare i genitori ad acquisire conTribunale

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sapevolezze che spesso risultano non avere. E’ frequente, infatti, che

padri non collocatari si limitino a criticare madri collocatarie dalla facile

posizione di chi non deve sostenere la fatica quotidiana di gestire i figli.

Divenire essi collocatari li aiuta a rendersi ben conto di quali concreti

problemi debba affrontare quotidianamente l’altro genitore contribuendo

concretamente alla loro soluzione, invece che limitarsi a muovere critiche

a chi lo ha fatto fino a quel momento. E’ altrettanto frequente che

madri collocatarie si convincano di essere indispensabili e uniche custodi

del bene dei figli. Lasciare i figli al padre le aiuta a dimensionare adeguatamente

il loro ruolo e a esercitarlo con più oggettività. —————-

Una maggiore ricorrenza statistica di provvedimenti giudiziari di

collocamento dei figli presso i padri contribuirebbe, peraltro, alla diminuzione

del numero di “padri disimpegnati” e “madri proprietarie” che

tanti danni arrecano alla educazione e serena crescita dei figli minori.—-

E’ certo e del tutto evidente che la separazione dei genitori arreca

ai figli un grave danno oggettivo, consistente nella perdita di tutti i benefici

che derivano dalla loro convivenza abituale con entrambi i genitori. –

E’ necessario, quindi, che i genitori che si separano si adoperino

con ogni loro forza e risorsa per non aggiungere a questo danno che è

inevitabile perché immanente alla separazione quello del conflitto e,

peggio, del conflitto irriducibile fra i due genitori.—————————

Quando due genitori si separano è necessario che, nel rispetto delle

disposizioni di legge e degli eventuali provvedimenti giudiziali, ciascuno

di essi si adoperi per far sì che la crisi del matrimonio non arrechi

danni (o, meglio, arrechi meno danni possibili) agli interessi dei figli, al

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loro normale sviluppo affettivo, alla loro crescita ed educazione. ———

E’ dovere di ciascuno di loro adoperarsi affinché entrambi possano

concretamente esercitare i loro diritti–doveri relativi all’assistenza,

all’educazione, allo sviluppo affettivo, ecc., dei figli e perché la separazione

non privi questi ultimi del prezioso e insostituibile contributo di

ciascuno dei due genitori. ——————————————————–

In questa logica tutti i problemi e le difficoltà al completo raggiungimento

degli obiettivi predetti devono essere affrontati da ciascuno dei

genitori con la ferma – perché doverosa – determinazione di concorrere

concretamente ed efficacemente alla loro soluzione, nel superiore interesse

dei figli.———————————————————————-

Sono da considerarsi eversivi della lettera e, ancor più, dello spirito

della legge, oltre che dei doveri etici comunemente riconosciuti dalla

generalità dei consociati, tutti gli atteggiamenti che antepongano

l’interesse personale di uno dei genitori e, peggio ancora, eventuali desideri

di rivalsa e ripicca reciproca dei due separati ai precisi doveri che

essi hanno di collaborare relativamente all’adempimento dei doveri di

ciascuno verso i figli. ————————————————————-

Ma anche gli atteggiamenti che muovano dalla convinzione di uno

dei due genitori di essere quello che certamente meglio dell’altro è in

grado di comprendere le esigenze dei figli e di adottare decisioni che,

invece, vanno adottate insieme, perché nessuno dei due genitori può presumere

che il suo punto di vista sul tema sia più adeguato di quello

dell’altro. —————————————————————————

I genitori separati, inoltre, devono impegnarsi a comprendere – se

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del caso anche facendosi aiutare da persone dotate di adeguate competenze

in materia – che, instauratosi un conflitto fra loro, nessuno dei due

può arrogarsi la pretesa di essere giudice di ultima istanza delle proprie e

altrui ragioni. ———————————————————————-

I genitori, infatti, hanno il dovere – etico e giuridico – di consultarsi

sulle questioni relative ai figli e di adottare, come prescrive la legge,

decisioni condivise, l’eventuale impossibilità delle quali non potrà essere

superata con l’adozione unilaterale di decisioni non condivise, ma

richiederà l’intervento del giudice. ———————————————

Lo schema logico della (spesso solo presunta) ragione e del (spesso

solo presunto) torto è disfunzionale rispetto alla soluzione dei problemi

qui in discussione.—————————————————————–

Sia perché nella maggior parte dei casi non è oggettivamente possibile

individuare con adeguata certezza i torti e le ragioni, mancando a

volte anche un comune sistema valoriale di riferimento fra le parti,

avendo esse convinzioni e valori diversi e a volte contrapposti, quasi

sempre aventi pari dignità logica, etica e giuridica. Sia perché

l’ordinamento giuridico ha via via nel tempo espunto da sé, per fortuna,

tutte le norme che prevedevano la prevalenza del giudizio di uno dei due

genitori su quello dell’altro: quella che era la “patria potestà” è ora “responsabilità

genitoriale”. Né “patria” “matria”.————————

Alla stregua di tali considerazioni, è evidente che una delle principali

responsabilità del genitore collocatario dei figli minori e uno dei

compiti ai quali egli/ella con maggior impegno deve sapere attendere è

quello di adoperarsi con ogni mezzo e con il massimo zelo per far sì che

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il figlio (o i figli) a lui affidati mantengano (e se non vi è costruiscano)

un valido rapporto con l’altro genitore. —————————————-

Ciò è talvolta particolarmente difficile in considerazione del fatto

che il rapporto con il genitore non collocatario è già intrinsecamente più

complesso e difficile a causa del fatto che manca la convivenza (che è

una delle condizioni naturali del rapporto genitore/figlio minore) e che il

genitore collocatario, nell’impegnarsi ad aiutare i figli a superare tale

difficoltà, deve riuscire (e non sempre ne è capace) a prescindere dalle

ragioni di attrito, talvolta anche di disistima e addirittura di rancore, che

– legittimamente o no – nutra nei confronti dell’altro genitore. ————

L’obiettivo da tenere costantemente presente nell’esaminare le vicende

del rapporto genitori separati/figli non è quello delle ripicche e

delle sanzioni, ma quello della costante ricerca – indipendentemente dalle

vicende del rapporto conflittuale fra coniugi/compagni e dalle eventuali

responsabilità dell’uno o dell’altro nel naufragio della famiglia (di

diritto o di fatto) e/o nell’insorgere di difficoltà nel rapporto con i figli –

di condizioni relazionali sempre migliori dei figli con ciascuno dei genitori;

anche con quello dei genitori che, per ipotesi, avesse mancato finora

all’adempimento di uno o di tutti i suoi doveri di padre o di madre.—-

Va aggiunto che, nel valutare quali siano i valori ai quali ispirare le

scelte (dei genitori in lite e del giudice) relative ai minori e a quali attribuire

priorità, si deve tenere nella dovuta considerazione il fatto che per

il corretto sviluppo intellettuale e affettivo dei figli minori, per la loro

serenità interiore e il loro equilibrio psichico sono certamente utili gli

ambienti accoglienti, la compagnia simpatica, i giochi adeguati all’età, le

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cure mediche e i sussidi pedagogici, ma è indispensabile un sereno rapporto

con entrambi i genitori.—————————————————-

Arreca certamente gravissimo danno all’equilibrio psichico e alla

serenità interiore dei ragazzi la constatazione che i loro genitori non vogliono

o comunque non sono capaci di educarli a un amore per l’altro

dei genitori che, superando (almeno limitatamente alla gestione dei rapporti

con i figli) le faziosità e i rancori personali, costituisca un concreto

insegnamento di maturità affettiva e di equilibrio etico.———————

E’ necessario, poi, ricordare ai genitori in lite che, in questa materia,

i provvedimenti autoritativi del giudice possono tendere alla ricerca

dell’assetto di rapporti più giusto (o meno ingiusto), ma non possono in

alcun modo supplire alla eventuale mancanza di zelo di ciascuno dei due

genitori per evitare che il conflitto fra loro arrechi gravissimi danni alla

prole, né, ancor meno, (possono supplire) all’ostruzionismo che uno di

loro o entrambi positivamente facciano contro possibili “gestioni” pacifiche

e serene del loro rapporto con i figli. ————————————

Infine, è necessario anche lasciar chiaro che è certamente errato e

fuorviante – benché purtroppo assai diffuso – un approccio al problema

dell’affidamento/collocamento dei figli minori in termini di premio/

punizione per il genitore più degno/indegno. —————————-

E’ errato e fuorviante, cioè, che i genitori in lite affrontino e prospettino

il problema dell’affidamento dei figli con riferimento alle categorie

del torto e della ragione.—————————————————

Né è accettabile che la modifica dell’affidamento di un minore dalla

madre al padre o viceversa venga interpretato e vissuto da uno o enTribunale

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trambi i genitori come una vittoria o una sconfitta dell’uno sull’altro. —-

Tutto ciò posto, emerge dagli atti di causa e dalla relazione di consulenza

della dott.ssa Ixxxx Dxxxx l’idoneità di entrambi i genitori in

lite all’affidamento condiviso del figlio.—————————————

Con riferimento alla scelta del genitore collocatario, ribadito che

entrambi potrebbero attendere in maniera adeguata a questo compito,

essendo costretti a una scelta, sembra da preferire il collocamento di

Vxxxx presso il padre.————————————————————

Dall’insieme delle relazioni del consulente dell’ufficio e dei consulenti

di parte emerge che il dott. SXXXX, oltre ad avere riportato punteggi

migliori nei test somministrati con riferimento ai profili rilevanti ai

fini della decisione qui in discussione, risulta essere complessivamente

persona emotivamente più equilibrata, psicologicamente più solida e,

soprattutto, decisamente meglio orientata della dott.ssa LXXXX con riferimento

alla percezione della realtà e ai doveri verso il figlio e l’altro

genitore di lui e alle necessità del bambino.———————————–

La dott.ssa LXXXX appare, allo stato, persona ancora molto impegnata

e provata dalla fatica di risolvere diverse sue delicate questioni

personali o del tutto irrisolte o comunque non ancora adeguatamente

inquadrate. ————————————————————————-

Ella appare, inoltre, decisamente più fragile del marito e più bisognosa

di impostare le sue relazioni con le persone vicine e care in un

modo funzionale più alla soluzione di problemi suoi piuttosto che alle

necessità degli altri, fra i quali il piccolo Vxxxx.—————————–

Con riferimento a queste questioni, vanno condivise tutte le consiTribunale

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derazioni svolte dal consulente dell’ufficio e dal consulente di parte del

dott. SXXXX, dott.ssa Cxxxx.—————————————————-

Come accertato dal consulente dell’ufficio e riconosciuto espressamente

dagli stessi consulenti di parte della dott.ssa LXXXX, la nuova

compagna del dott. SXXXX ha un approccio corretto con la sua relazione

con Vxxxx. Ella costituisce un ulteriore elemento di equilibrio e serenità

per il contesto nel quale Vxxxx vivrà abitualmente. ————————-

Collocato Vxxxx presso il padre, la madre potrà vederlo e tenerlo

con sé nei modi e nei tempi che i coniugi concorderanno e, in mancanza

di accordo, se i coniugi si troveranno a vivere nella stessa città ogni

mercoledì dall’orario di uscita dall’asilo/scuola alle ore 20.30; a settimane

alterne, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato successivo

dall’orario di uscita da scuola alle ore 20.30; un fine settimana al mese

a sua scelta dall’orario di uscita da scuola del sabato alle ore 20.00

della domenica; continuativamente, per trenta giorni nel periodo estivo,

eventualmente anche divisi, a scelta della madre, in due distinti periodi

di quindici giorni ciascuno; per sette giorni, comprensivi ad anni alterni

del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio; per tre giorni, comprensivi

ad anni alterni della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, nel periodo

pasquale. ——————————————————————–

Fin quando, invece, i coniugi continueranno ad abitare i città diverse

e lontane, la dott.ssa LXXXX, in mancanza di accordo fra le parti, potrà

vedere e tenere con sé il figlio continuativamente, per trenta giorni

nel periodo estivo, eventualmente anche divisi, a scelta della madre, in

due distinti periodi di quindici giorni ciascuno; per sette giorni, comTribunale

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prensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio;

per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Pasqua e del Lunedì

dell’Angelo, nel periodo pasquale; e inoltre per non più di sette giorni

consecutivi al mese, recandosi lei nella città in cui vive il bambino e per

quattro giorni consecutivi ogni due mesi nella città in cui vie la madre.–

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Collocato il figlio presso il padre, la dott.ssa LXXXX dovrà contribuire

al suo mantenimento versando al marito un assegno mensile di

€ 500,00 (cinquecento/00), in considerazione delle condizioni economiche

delle parti e delle esigenze del bambino.———————————-

Tale assegno andrà versato entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza

dalla data di deposito di questa ordinanza, e andrà rivalutato

annualmente secondo l’indice ISTAT/FOI. ————————————-

Esso viene così determinato sul presupposto che il dott. SXXXX

non riscuota direttamente, ai sensi dell’art. 211 della legge 19 maggio

1975, n. 151, assegni familiari eventualmente corrisposti alla moglie.

Ove ciò dovesse avvenire, l’assegno di cui sopra andrebbe proporzionalmente

ridotto. ——————————————————————

I coniugi concorreranno nell’eguale misura del 50% ciascuno alle

spese straordinarie eventualmente necessarie per il figlio. ——————

Non essendovi ulteriori atti istruttori da compiere, la causa va rinviata

per la precisazione delle conclusioni.————————————

P.Q.M.

Dispone che il minore Vxxxx SXXXX è affidato congiuntamente a entrambi

i genitori, con collocamento presso il padre.————————–

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Dispone che la madre lo tenga con sé nei modi e nei tempi di cui sopra. –

Dispone che la dott.ssa Exxxx LXXXX contribuisca al mantenimento del

figlio nei modi di cui sopra in motivazione.———————————–

Fissa per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 30 ottobre 2018,

ore 10.30.—————————————————————————

Catania, 2 dicembre 2016.

IL GIUDICE

Commenti su Ordinanza 2.12.16 del Tribunale di Catania sulla collocazione del figlio presso il padre

  1. mario quadrana

    sentenza articolata e responsabile, il giudice ha mostrato molto coraggio è una delle prime volte che si pensa al bene dei minori .Complimenti

  2. Salvatore Maccarrone

    Condivido al 100% il decreto e le motivazioni. Apprezzamento per il Giudice Lima per il suo coraggio, obbiettività e conoscenza dell’argomento. E’ una persona che può chiamarsi Giudice e rappresentare la giustizia italiana.
    Personalmente, ma ritengo che il giudice abbia coinvolto e sentito le parti le parti, in estate avrei dato alla madre non collocataria più tempo per stare con il figlio e i prelievi del minore, qualora i genitori non vivessero nello stesso comune, li avrei previsti in un luogo intermedio o, meglio, il padre accompagna il figlio presso la madre e la madre lo riaccompagna presso il padre. Mi sembra si tratti di genitori che, entrambi, non hanno problemi
    economici e comunque non si conosce l’età del figlio quindi non si può esprimere un giudizio sull’ammontare dell’assegno. Sia chiaro, parto dal principio, diverso, che avere e badare ad un figlio non costituisce un onere ma una ricchezza per un genitore, padre o madre. Certo si possono avere problemi di tempo anche con il lavoro, ma se si possono superare questi sono ripagati dal maggiore affetto e dall’amore che si ricevono dal figlio per il maggior tempo trascorso con Lui, valore inestimabile che viene ad essere limitato al genitore non collocatario.

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