Le spese straordinarie non possono stabilirsi a forfait

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La Corte di Cassazione –  sez. I Civile – con sentenza 4 maggio – 9 giugno 2015, n. 11894 (Presidente Forte – Relatore Lamorgese) ha stabilito che le spese straordinarie non possono essere inserite nell’assegno per il mantenimento dei figli, elencandola come somma a forfait.

Ha precisato la Corte come il contributo al mantenimento per i figli serva a coprire esclusivamente la gestione ordinaria, mentre le esigenze extra ordinem vanno pagate di volta in volta e se necessarie

Prevedere un importo onnicomprensivo anche delle spese  straordinarie non è possibile poichè le stesse, per loro natura, sono eccezionali e imprevedibili anche nell’ammontare. “Le spese straordinarie sono quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Perciò, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può essere in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio ai figli”.

Avv. Claudio Sansò

Presidente AMI SALERNO – Coordinatore Nazionale AMI

 

 

 

Commenti su Le spese straordinarie non possono stabilirsi a forfait

  1. Salvatore Maccarrone

    Condivido e lo ritengo giusto. Ciò può accadere solo quando un genitore non vuole saperne del figlio o non vuole prendersene cura. Quando invece il genitore vuole essere presente allora si evita che l’altro genitore possa escluderlo al figlio. Cosa che le donne spessissimo fanno stante l’incuria e l’inerzia della magistratura.

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