Accertamento tributario dei coniugi solo se necessario

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Suprema Corte di Cassazione Civile Sesta Sezione
Sentenza n. 22568/2013

Secondo quanto affermato dalla sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22568/2013, nel determinare l’importo dell’assegno divorzile il giudice non ha nessun obbligo di disporre nei confronti degli ex coniugi le indagini patrimoniali essendo questa una possibilità che deve essere ricondotta ai poteri discrezionali del giudicante.

Il giudice, non avendo alcun obbligo in tal senso, se non ritiene necessario l’intervento accertativo della situazione tributaria delle parti perchè chiarito dalla documentazione acquisita nel processo, è libero nella determinazione dell’importo relativo al predetto assegno.

In breve, il giudice non può attivare gli accertamenti tributari per fini meramente esplorativi ma questi devono essere disposti nel caso in cui la situazione economica-patrimoniale delle parti non risulti sufficientemente chiara dalle prove raccolte nel corso del processo.

La Cassazione si era già espressa in questa direzione con la sentenza 2098/2011 dove gli ermellini avevano spiegato che “in tema di determinazione dell’ assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre d’ufficio o su istanza di parte indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova“.

La Corte precisa che l’esercizio di tale potere è discrezionale e, pertanto, “non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova“.

 

Commenti su Accertamento tributario dei coniugi solo se necessario

  1. annalisa perna

    Buongiorno.
    Chiedo scusa, ma qualche mese fa avevo chiesto informazioni in ordine al convegno nazionale solitamente organizzato nella città di Bari ed avevo ricevuto rassicurazioni che lo stesso si sarebbe tenuto eccezionalmente nel mese di ottobre.
    Come mai non vi è traccia del convegno nel calendario degli eventi?
    E’ stato rinviato o cancellato?

    Ringrazio, si d’ora per la cortese risposta.
    avv. Annalisa Perna

    1. Redazione

      La informiamo che il Convegno nazionale quest’anno si svolgerà a Palermo, il 15 novembre 2013

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