Gli effetti del ricorso ex art. 710 c.c. di revoca del contributo alla figlia non decorrono dalla domanda! Niente appello.

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Di seguito alla mia di pari oggetto e relative annotazioni chiarisco che non ho presentato appello perché mi sono convinto che “ vuolsi così colà dove si puote”….! In certi ambienti, infatti, sembra scontato che nessuno mai potrà modificare quanto deciso! Del resto appare ovvio che la proposizione non era certo finalizzata al recupero di 2.000,00 € ( tale è, all’incirca, il quantum negato, forse neppure sufficiente a coprire le spese e l’onorario di avv. per l’appello, senza sottacere che, in alcune circostanze, la beneficenza va fatta: lo impone la morale cristiana ed io sono credente per fortuna! ), bensì la “ rivalsa “ a una ingiustizia, che a me appare evidente, ma mi sono chiesto cui prodest posto che l’ambiente è lo stesso dove si sono consumate ben altre assurdità con false ( sulle quali mi soffermerò in prosieguo ) e non spontanee deposizioni ( che, in una circostanza, ha richiesto il deciso intervento del teste a rettifica di quanto era “ stato scritto” e che lui aveva “ lasciato scrivere “e qui il riferimento è al prete che ha celebrato il matrimonio, non a una persona qualsiasi!) , ed i principi di equità e terzietà non sono una costante! E’ mia sensazione che gli avvocati, una volta sondato l”orientamento” sulle decisioni, non muovono foglia coscienti che la prassi consiglia la fictio poichè la prossima volta magari saranno ripagati, ed ovviamente a rimetterci sono coloro che s’illudono di adire le vie legali per ottenere giustizia, che dovrebbe avere anche una funzione moralizzatrice, implicita nella delicata attività. Ma non è così, purtroppo! La realtà si dimostra spesso ben diversa, come è capitato a me! Credo che adesso ne sappia di più anche l’avv. G. dopo quel lunedì 2/7 perché non credo affatto alla fandonia della giurisprudenza costante, peraltro fuorviante ( della quale sono ancora in attesa – da circa 6 mesi – dei relativi riferimenti promessi sua sponde ), ritengo invece che difficilmente scorderà quella data che anzi le servirà non poco per il futuro posto che experientia docet! Così come non le sfuggirà il teatrino ( ritengo studiato nei particolari a tavolino ) inscenato dalla collega il 5/6 nel corso e post udienza nel tentativo maldestro di farmi passare per un folle il quale disattende 3 sentenze e la relazione napoletana, però poi quando le sarebbe stata ricordata quella romana avrebbe iniziato a vacillare ( a giusta ragione, succederebbe a chiunque!) e comunque non sarebbe riuscita nell’intento, se è vero che “ quanto affermato dall’avv…( sarebbe fatto ) falsamente e infondatamente “. Dalla stessa vorrei sapere però perché non è stata chiesta la sospensione cautelare, posto che sussistevano entrambi i presupposti: il periculum in mora e il fumus boni iuris; probabilmente avrebbe sortito gli stessi effetti, visto l’andazzo, ma almeno …documenta habeo! E poi un consiglio: eviti di chiedere documentazione …inutile che costituisce violazione della privacy….a buon intenditor… e quando assume impegni, specie sua sponde, li mantenga! E non mi riferisco ai riferimenti giurisprudenziali perché sembrerebbe ovvio che trattasi di una “ dimenticanza “ indotta. Senza voler ritornare sul passato ormai retrodatato – dove è successo di tutto – mi chiedo com’è possibile negare una retroattività alla domanda di revoca generalmente ricorrente per quanto mi consta. Se il motivo è la sospensione della retribuzione ( a proposito avv. G. ricorda che, nel corso di una n/s disquisizione telefonica, le feci presente che l’accenno di questo particolare nella parte motiva del provvedimento poteva essere una chiave di lettura? ), evidentemente sfugge l’esistenza di un matrimonio triennale, e non si capisce perché manca la prova, cioè l’attestato del legale rappresentante dell’ente datore di lavoro, in ossequio al principio “ alligata et probata “; probabilmente si è voluto risparmiare anche l’imbarazzo di motivare la richiesta, perché a mio avviso di questo si tratta! In sintesi si allegano le tre sentenze ( notorie e che nessuno mai ha osato nascondere ), la relazione napoletana, i due certificati medici, no invece alle mie tre raccomandate di chiarimenti ( a seguito della relazione romana che tutti sembrano dimenticare!) al napoletano ( totalmente ignorate, seppure inviate p.c. agli avvocati e, per l’occasione, voglio far presente all’avv. che, per fortuna, ricordo ancora tutto e tutto conservo e comunque chi riferisce ed esibisce solo atti di comodo significa che vuole nascondere qualcosa per fuorviare, cosa che non succede a me perché non ne ho l’indole né ho nulla da celare né da inventare! ) e no anche al certificato del datore di lavoro perché chi lo asserisce è credibile e la richiesta imbarazza. Bene, questa è una conferma che in certi ambienti e con certi personaggi succede di tutto e il contrario di tutto! Semmai si dovesse verificare ( spero e credo di no ovviamente, anzi in tal senso formulo vivi ed insistenti voti a Chi può esaudirli! ) di dover ancora “ colluttare “ con gli stessi personaggi nel medesimo ambiente s’impone l’adozione di qualche cautela! E, a proposito della relazione napoletana, è vero quel che dice l’avv., ovvero che sia stato da me scelto il tecnico, ma non precisa, altresì, l’ inerzia degli avvocati ( lei compresa ) sebbene da me sollecitati con raccomandate, ma quel che rileva è la dimostrazione evidente che una volta conferito l’incarico io ho fatto il mandante, lui il mandatario, senza interferire minimamente, non so invece se la stessa cosa si sarebbe verificata a posizioni invertite, la posso solo immaginare dopo la farsa che ne è scaturita! E visto che siamo in tema non deve sfuggirmi di ricordare che, a Napoli, quando mi recai c/o l’I.D.M.L. ( primo incaricato dalla C.d.A. ) per il prelievo mi fu chiesto: “come mai lei prima l’ha sposata ( loro tesi difensiva ) poi ha messo in dubbio la paternità”! Feci presente che il dubbio c’era sempre stato, che era intervenuta sentenza favorevole di annullamento del matrimonio in 2° grado e che non c’era mai stata penetrazione; la risposta immediata fu, dopo un evidente accenno di sorpresa:” allora finisce qua”! Sarà per questo – mi sono sempre chiesto – che, come riferito nella precedente pubblicazione, le indagini furono dirottate a Roma dove orbita un tecnico parente di controparte? Ai posteri l’ardua sentenza! E qui torna quanto mai di attualità il motto andreottiano che di seguito ricorderò. Di certo rimane inspiegabile perché l’indagine non è continuata dove era iniziata, disattendendo proposta in tal senso, e nella sentenza si parla di “ evidente certezza dell’inchiesta testimoniale ( sulla quale tornerò ) e delle prove ematologiche “ ( non DNA, va sempre ricordato a scanso di equivoci ) ! E il medico che mi aveva segnalato il tecnico, presa visione della relazione romana, esclamò:” cosa vuoi che ti dica, uno certe cose se non le vede non ci crede “! Eppure c’è chi vede e finge di non vedere! So bene che questo ed altri particolari sono stati già da me evidenziati nella precedente pubblicazione, ma sono sempre dell’avviso che certe cose è meglio ripeterle che affidarle totalmente alla labilità della mente umana, che invece va opportunamente supportata! Così come non si spiega perché la sposa continua a risultare nello stato della famiglia di origine, mistero anche questo; bisogna riconoscere che non si lasciano sfuggire nessuna anomalia! Come dicevo, in certi ambienti e con certi personaggi succede di tutto, anche, ad es., che la sentenza di divorzio è stata trascritta dopo circa 6 anni (!) allorchè insospettito compulsai l’U.d.s.c. del Comune…, il quale , in riscontro, scrisse:” Si fa presente, comunque, di avere interpellato l’ufficio competente c/o il Tribunale di…il cui funzionario ( con nome e cognome ) ha risposto che personalmente gl’interessati devono recarsi in detto ufficio per la definizione della pratica”, mai sentita una cosa del genere! Per onestà intellettuale debbo precisare che dallo studio del mio avvocato mi fu detto che il tutto era da imputare a disguido dello stesso, ma non ho mai creduto alla cosa, penso invece che si sia voluto coprire un inspiegabile e inconsueto ritardo! Anche perché la stessa cosa si stava verificando per la trascrizione della sentenza di delibazione della causa di annullamento ob metum gravem viri actoris ( meglio ricordarlo perché non sfugga a nessuno ed inorgoglisce me!); infatti da altra Regione chiesi, ben 2 volte, con racc., estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con gli estremi della sentenza e sistematicamente mi perveniva certificato con la sola annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili. Insomma chiedevo patate, mi pervenivano cipolle! Allora lasciai la Regione di lavoro e mi recai in loco dove, seduta stante, si procedette alla annotazione e rilascio del relativo certificato, altrimenti ero deciso ad esporre querela per violazione dell’art.328 c.p. Gradirei sapere a quanti sono capitati analoghi “ disguidi “! Ritengo inoltre che sarebbe sconveniente trascurare che, quando era in fieri la causa di appello del disconoscimento, mi pervenne in ufficio telefonata di funzionario dell’allora U.S.L. con la quale venivo sollecitato ad operare la scelta del medico per la bambina ( la quale ovviamente viveva con la madre!), a richiesta – fu precisato – di persona anonima (!), preceduta da analoga telefonata in famiglia e seguita da nota dello stesso ufficio priva di data, sottoscrizione e protocollo, che conservo. In sintesi non hanno tralasciato nulla perché quella causa la temevano, eccome, così come hanno vacillato e non poco col ricorso in Cassazione, che nessuno ipotizzava dopo che la C.d.A. mi aveva oberato di tutti gli oneri della causa! Pertanto mi sono rassegnato, ho capito che è inutile battere la testa contro il muro di gomma, ma sono, altresì, convinto che per tutti arriverà il redde rationem, mi riferisco ovviamente alla Giustizia Divina alla quale per fortuna non sfugge nessuno, lì non ci sono raccomandazioni né presenti che reggano, si è tutti sullo stesso piano, chi ha peccato pagherà, chi no godrà dei benefici dell’unica Giustizia alla quale tutti siamo autorizzati a credere. E, per quel che mi riguarda, molti “ attori “, che hanno avuto parte diretta o indiretta in questa vicenda, già stanno pagando, altri li seguiranno e si eviteranno ulteriori arbitri e il ripetersi di altre assurdità! Oltretutto l’amarezza è lenita in parte dall’essermi liberato subito di questi “ personaggi “, averli tenuti sempre a debita distanza ( la conferma dell’avv. nella memoria di costituzione è quanto mai opportuna e gradita, sulla quale ritornerò) e costretti ad andare in giro a mendicare, chiedere sostegno, comprensione probabilmente anche per “ risparmiare “ 2.000,00 € ( a fronte dei circa 12.000,00 dal matrimonio, indebitamente percepiti che, nel linguaggio corrente, si definirebbe furto autorizzato anche sine die se non fossi venuto a conoscenza per caso …della mascalzonata, che conferma l’indole prepotente, rozza, malvagia e meschina che non sorprende più; sorprendete è semmai che c’è chi li ascolta e li asseconda! ) raccontando falsità more solito. Si, perché questi “ signori “ quando si muovono lo fanno a un solo scopo….la vil moneta. Infatti hanno minacciato per “sistemare” la “ pecora zoppa “ ( sic in famiglia, a suo dire!), si sono attivati subito per fare “ aggiornare “ il contributo di mantenimento iniziale e movimentati sempre per gli adeguamenti, con una costanza e persecuzione che credo non conosca precedenti. Una mattina in una Regione del sud il centralino mi dice che un architetto mi vuole parlare, mi viene chiesto se sono ( seguono nome e cognome ) e, a risposta affermativa, la telefonata s’interrompe ex abrupto; dopo pochi giorni pervenne racc. ovviamente con proposta di adeguamento e, qualche anno dopo, era il 1998, fui costretto a rientrare da altra Regione, distante oltre 500 km, per ritirare c/o il Comune di residenza l’atto di citazione se non erro l’ultimo di tanti; in quella circostanza fu eseguito il DNA, chiaramente da me riproposto ( dopo la farsa della prima simulata adesione, salvo a ricredersi dopo qualche giorno, come evidenziato nella mia precedente ). Seguirono la farsa della relazione napoletana ed il riscontro romano che la ridicolizza, nonché le mie raccomandate ( ben tre ), inviate al napoletano e, p.c. ai rispettivi legali ( ergo anche all’avv.-affine ) con le quali chiedevo chiarimenti al primo e sollecitavo la ragazza ad ottemperare alla proposta romana di ripetizione del test, rimasti vox clamans in deserto! Non sono seguite altre richieste perchè avevano maturato la certezza che, in caso contrario, sarebbero state ostentate le due relazioni e le tre racc. che li avrebbero smascherati ( è questo il motivo della costituzione in udienza, vero avv.?)! E nell’ultima circostanza, in altro Tribunale, il contributo fu elevato de plano da L. 400.000 a 7OO.000 (con una differenza stipendiale accertata di L. 1.000.000 circa tra madre e “ padre “, tralasciando, ovviamente, che la 1^ veniva prodotta in loco , la 2^ in una Regione notoriamente tra le più care con tanto di contratto di locazione e meno male che “ l’ obbligo di contribuzione del R….va valutato unitamente all’aspetto ampiamente documentato, delle spese mediche per fronteggiare la patologia della quale è affetto “, altrimenti si sarebbe verificato quanto di seguito dirò) (!) e, udite udite, l’avv.-affine, scrive nell’atto di citazione: “ inoltre è necessario precisare che dalla nascita della figlia… nell’anno… il Dott…. ha provveduto a vendere buona parte dei suoi beni immobili, allo scopo di non lasciare nulla alla figlia ( come si evidenzia dalle visure ipotecarie allegate” ) (!) ed, in merito, nel 2004, in una mia racc. indirizzata a loro parente ( mi aveva contattato per farmi intervenire alla seduta di laurea della resistente ) scrissi:” Ed un padre così non può che essere irresponsabile, alcolizzato o drogato, allora va lasciato in disprezzo o aiutato ( altro che visione, riproduzione ed allegazione di visure! ), casomai se ne propone l’interdizione o lo si “ denuncia “ all’opinione pubblica perché venga bandito dalla società civile posto che ne è indegno “ (!). Ovviamente le presenti considerazioni ipotizzavano una reazione per una paternità pacifica, di certo non quella che scaturisce dalla relazione napoletana del DNA, semplicemente ridicola ( che personalmente avrei difficoltà ad esibire per pudore e che altri invece ostentano come un vessillo e depositano in un organismo giudiziario dove di relazioni similari ce ne saranno ed il raffronto – se non altro per curiosità – sarebbe semplice) per quanto emerge dalla verifica romana: “il protocollo usato… si fonda su 5 ( cinque! ) sistemi genetici, ben al di sotto degli standards ( dodici, neppure il 50%! ) e ( dei ) 5 l’SE33 NON è GENERALMENTE ADEGUATO A FORNIRE UN’AFFIDABILE CLASSIFICAZIONE DEI FRAMMENTI e degli altri 4 emergono DIVERGENZE per 3”, come da ripetute verifiche (!) Ritengo che non ci vuole mica tanto per definirla una farsa, che non voleva mettere fuori avendo capito che l’avrei sottoposta a verifica! Allora il quesito che ne consegue è “ perché “, ed è proprio necessario che la risposta la dia io? Ed allora lo faccio apertis verbis: la resistente biologicamente non mi appartiene, lo dicono la farsa napoletana ed il riscontro romano, nonche’ la forma mentis, individuale e familiare, che ci divide con distanza siderale! E’ vero la colossale scoperta è stata già da me evidenziata in precedenza ma, data la labilità del cervello umano, è bene ribadirlo, perchè repetita iuvant o no? E chissà che anche la certezza altrui non comincia a vacillare, posto che, anziché comportarsi come la generalità ( prima ricordata ) in casi di assoluta normalità e certezza, ricorre alle visioni e riproduzioni di visure catastali, avendo avuto sentore che il “ padre “, da una certa data, vende tutto per non lasciare nulla alla “ figlia “, senza chiedersi il motivo, meglio ancora esternandolo! E – mi chiedo – perché non citare un originalissimo episodio ( dianzi anticipato ) verificatosi prima della seduta presidenziale per le decisioni provvisorie allorchè, al bar del Tribunale, la madre della resistente e sorella ( sempre lei, molto nota all’avv. ) dissero al mio avvocato “ adesso del suo stipendio 1 parte a lui e 2 a madre e neonata “, che si può commentare solo con la citazione del monito di virgiliana memoria Quid non mortalia pectora cogis auri sacra fames”! E adesso ritorniamo alle FALSE testimonianze ( che, ai fini della decisione come visto, sono state decisive ) nella causa di disconoscimento in C.d.A. Ce ne sono tante, ma quella più clamorosa è della sig.ra prestante ( ben nota all’avv. ), sorella della sposa imposta, la quale in sede canonica, fra l’altro, dice:” G. nulla diceva ( riferito alla gravidanza – manifestatasi dopo 3 mesi dalla conoscenza – e alle nozze ) e continuava a guardare la tv, si alzò di scatto e disse:” Queste sono cose che non si devono vedere subito, devo decidere io quando voglio e come voglio. Dissi a G. che doveva farlo per mia madre sofferente, dando almeno QUALCHE SPERANZA ed egli mi rispose “Non mi minacciare ( come visto nella precedente pubblicazione la signora, infatti, non risparmia neppure le minacce : “ oggi hai trovato me, domani potresti trovare mio fratello o mio marito “, i quali sono entrati in azione eccome, già dall’indomani con minacce anche ad ultra80enne! ), aprì la porta e se ne uscì, L. gli corse dietro…( perché fu la madre a dire :” L. mettiti in macchina e vattene a casa sua” e rivolta all’altra, “e tu accompagnala “) G. diede uno spintone a L., vedendo che lo seguiva. Mia sorella cadde a terra….corsi per le scale, presi G. per un braccio e lo feci tornare sui suoi passi. Chiamai la sig.ra S…..quasi per chiedere aiuto ed entrati in casa feci notare cosa era successo. G. ripetette che si trattava di cose che avrebbe dovuto vedere lui e con uomini e senza salutare se ne andò. Mia sorella andò dietro a.. ed io l’accompagnai. Arrivate a casa R. bussammo parecchie volte ( si, con pugni e calci!!!), ad un certo punto sentimmo la voce di G. che parlava con il 113 e dopo poco arrivarono due gazzelle ed i militi con mitra in mano. Feci presente che non si trattava di scassinatori e raccontai l’accaduto; la polizia ci fece aprire ( non è assolutamente vero! Fui io ad aprire quando sentii la presenza dei carabinieri perché loro, come sempre, raccontando balle, li stavano facendo recedere !). G. stava alla porta e L. gli diede uno SCHIAFFONE…( seguito da “ e non finisce qua “, a livello delinquenziale-mafioso! Dopo avere ingiuriato mia madre inferma a letto i carabinieri le misero fuori e, avendo saputo, a richiesta, di cosa mi occupavo dissero: “ Hanno visto la faccia matrimoniabile ” ) … così aveva fatto telefonare a mio cognato S., dicendo che G. aveva dei rimorsi ( quali?), ma che nello stesso tempo aveva dei DUBBI sulla paternità del nascituro…..A domanda la teste ammette che la sorella L. avrebbe voluto che si facessero le analisi perché il fatto del DUBBIO della paternità era rimasto nell’aria. G. continuò a dubitare della paternità ….” Adesso vediamo invece la signora cosa dice in sede civile ( dove si sosteneva prima l’ha sposata poi si è fatto venire il dubbio…) ….” Discussi della cosa sia con mia sorella che con il fidanzato il quale non solo non mostrò contrarietà o meraviglia, ma decise il matrimonio a breve; anche dopo le nozze il comportamento del dott. non mutò ed egli non ebbe nessun atteggiamento dal quale si capisse che egli aveva qualche dubbio…..anzi la curò ed accudì come fa ogni padre e prestò anche aiuto materiale per le esigenze della piccola. Il suo successivo atteggiamento ci ha quindi ferito profondamente perché prima egli non aveva dato mai a sospettare che volesse disconoscere come sua la bambina”. Precisa di avere notiziato della gravidanza sorella e madre, la quale aveva mostrato “ un certo rammarico per l’accadimento. Ma poi le cose furono chiarite nello stesso giorno quando a casa di mia madre venne il dott… fui presente anch’io…E il fidanzato PROMISE CHE SI SAREBBE SPOSATO DI Lì A POCO”! Anche così si spiega l”evidente certezza dell’inchiesta testimoniale “ nella riferita sentenza! E sarei proprio curioso di sapere cosa pensa l’avv. di questo “civilissimo” comportamento della signora a lei molto vicina e in genere dei descritti comportamenti, minacce, inseguimenti, calci e pugni alla porta di casa a tarda ora, etc. Ritiene forse che questi sono comportamenti di famiglie che si rispettano o, come penso io, che trattasi di comportamenti inqualificabili, non ipotizzabili neppure nel Terzo Mondo, di certo in nessun punto d’Italia, neppure il più recondito? E sentiamo in merito cosa dice, in sede canonica, anche l’altra sorella M.R.( quella sulla quale scommetterei che non sarebbe disponibile alla mutatio veri, come precisato nella mia precedente pubblicazione ), la quale però, pur citata da me come teste, non depone ( il motivo appare ovvio!) in sede civile: “ G. era reticente circa le decisioni da prendere” …In occasione delle pubblicazioni in chiesa….” lungo la strada dissi a G. che se non era contento di quello che stava facendo, poteva andarsene….G. mi rispose con un SORRISO IRONICO e si mise a giocare con i miei bambini senza dire nulla. “ So che L. accompagnata da mia sorella A. andò a casa R. il 12/3 perché G. in casa D.M. alla richiesta…di prendere una decisione circa il matrimonio….nulla diceva né faceva trapelare il suo pensiero…..e si barricò in casa e alle bussate di L. e A. non apri e telefonò al 113….” Questo dubbio sulla paternità rimase sempre in G.”….La teste rettifica che negli ultimi giorni G. non disse al marito…che intendeva sposare L…. Il padre mi spiegò che aveva preparato anche il vestito, ma G. non aveva voluto che il padre venisse al rito religioso”….G. non volle che L. andasse in casa R. e neanche l’avvicinamento delle due famiglie….riaffiorarono i dubbi sulla paternità, né G. voleva convincersi che la bambina era sua…..Suggerii che la bambina fosse chiamata V. come la madre, ma G. non volle…Si oppose pure che la bambina fosse portata in casa R…..Si è mostrato sempre contro L. e non l’ha valutata abbastanza come donna, riportandosi ai dubbi sulla paternità. I dubbi circa la paternità G. li ha sempre mantenuti”. ”…. E sempre nella ripetuta sentenza si dà per certa, altresì, la “ decisione matrimoniale per riparare allo stato di gravidanza “(!) Qualcosina va detta anche sulla deposizione della sig.ra R.S. coetanea e amica d’infanzia, la migliore. La stessa dice, infatti: “ Da molti anni sono amica e CONFIDENTE della sig.ra D. L.. Abbiamo vissuto insieme diversi periodi importanti della nostra vita essendo coetanee….posso dire che lo stesso dott….ha mostrato sempre affetto per la moglie e che ha trattato la bambina come propria ( quando, dove, come? ); in mia presenza ( personalmente manco la ricordo! ) non ha avuto mai nessun atteggiamento dal quale io potessi arguire che egli avesse dei dubbi sul fatto che la bambina era nata da lui”(!). E come è possibile, viene spontaneo chiedersi, che all’amica d’infanzia, la migliore e confidente ( che addirittura la erudiva nei rapporti sessuali ( …lei 30enne, reduce da un fidanzamento decennale !), non si confidano fatti ed atti che descrivono sorelle, madre e terzi e non la si mette neppure a conoscenza che il R., dalla nascita, vende tutti i suoi bene per non lasciare nulla alla figlia. Qui due sono le cose: o mente oppure solo lei si ritiene amica dell’altra, mentre quest’ultima la ignora ( … o si limita a recepire “ lezioni “ sessuali )….ed electa una via non datur recursus ad alteram! E poiché si è “convenuto” che ripetere giova, voglio tornare sulla deposizioni della mia parente alla presenza della convenuta, che sperava evidentemente di esercitare una sorta di vis compulsiva, ma le è andata male! La medesima, dopo avere precisato che io ho “ avuto SEMPRE dubbi sulla paternità “, ricorda che l’11/3 di quel fatidico anno ( ’77 ) la convenuta andò dal lei perché intercedesse per indurmi alle nozze, precisando, fra l’altro che: “ lui si è lasciato impressionare dal fatto che ha visto un abortino ( si, proprio un abortino, che, a suo dire, era servito per gli studi medici del fratello!) in casa mia, ma io sono ancora integra, mi portasse da chi vuole per accertarlo “, peccato che questa ed altro non fu riportato a verbale. A quel punto il G.I., dopo avere chiesto ed avuto conferma che l’episodio riferito ed altri erano avvenuti prima delle nozze, con grande stupore (come visto altri sostenevano ben altra tesi, che evidentemente aveva avuto risonanza, chissà come!) e non prima di avere esclamato “ ma come era incinta e diceva di essere ancora integra “, dispose la sospensione della prova testimoniale d’intesa con i procuratori. Alla ripresa dei lavori il G.I. variò, salvo a ricomparire nel collegio giudicante, ed anche questa, a mio avviso è un’anomalia come l’assegnazione del ricorso in Cassazione a magistrato che capeggiava la corrente dottrinaria che, per il disconoscimento riteneva imprescindibili le prove, a fronte dell’altra, molto più nutrita, che rimetteva il tutto alla volontà del denegante. Tutte sfortunate coincidenze, comprese le false testimonianze, compreso l’intervento a rettifica del celebrante? Può essere, certo, perché a pensar male si fa peccato anche se alle volte s’indovina ( On. Adreotti docet! Impegno mantenuto!). Trovo invece puerile la domanda che si pone l’avv. in ordine alla doglianze per la mancata informazione delle nozze; l’avv. scrive:” non si comprende come costei avrebbe POTUTO farlo, dato che il Dott… non ha mai voluto incontrarla, né contattarla telefonicamente e non ha mai voluto instaurare… alcun rapporto ( che coincide con la mia totale chiusura di sempre, innanzi descritta da teste di controparte)! Tutto vero ovviamente però voglio ricordare all’esimia professionista che quando dovevano perseguitarmi per gli adeguamenti, lei e la parente acquisita, sapevano dove indirizzare le racc. e, come visto, anche quando ero fuori Regione si sono destreggiate bene per “raggiungermi “. Ritengo pertanto che volesse dire: perché “ avrebbe dovuto farlo, dato che”…. solo così sarebbe coerente! Allora le dico non avrebbe potuto ma dovuto, come avrebbe fatto qualsiasi persona dotata di un minimo di civiltà e dignità, a prescindere dai rapporti che non ho voluto instaurare in quanto “ concepì (i) avversione alle nozze con L.D. perché la ritenne non degna di di diventar sua moglie“ ( sententia definitiva in secundo jurisdictionis gradu di annullamento, che, come ripetuto, mi onora ), non ho mai ritenuto la figlia della sentenza essere biologicamente mia ( e la relazione romana lo conferma!) e l’avversione non è soltanto verso la moglie imposta ma tutta la famiglia ( con qualche doverosa eccezione ) la cui forma mentis ha sempre dimostrato un solo obiettivo: la vil moneta e l’incarico di resistere alla revoca è una ulteriore conferma! In merito a ciò mi sorge spontanea una domanda: il marito era a conoscenza dello “ scippo “ e lo condivideva? Perché se così fosse avrebbe degnamente completato il quadro familiare! E a proposito di processo canonico non mi sembra il caso di omettere quanto si legge nella riferita sentenza: “ Il Dott. R.D., fratello della convenuta ed in un certo senso deus ex machina dell’intera famiglia ( il quale usò violenza non solo su di me e familiari, ma mise in subbuglio un’intera comunità di francescani perché due di essi – ai quali mi ero rivolto prima e dopo il matrimonio – osarono manifestare la volontà di deporre in mio favore e qualcosa sarà successo anche col prete che ha celebrato le nozze, infermo, posto che ha detto poche verità con molte reticenze!), si fece precedere da una lettera di presentazione spontaneamente inviata dal suo parroco, don F. Vi si legge:” Al corrente che il Dott…..è stato invitato a deporre…….., quale suo parroco e per ragioni esclusivamente pastorali, ritengo mio dovere, anche senza esserne stato richiesto, fare conoscere a codesto….T.E.R. la personalità dell’uomo che, quale cristiano fedele, sposo e padre esemplare oltre che professionista onesto e stimato, merita ogni fiducia, specialmente in affare di tanta delicatezza” “ Verrebbe da dire – prosegue la sentenza – Excusatio non petita….”. Ci si chiede solo come facesse il Rev…., da nessuno richiesto o sollecitato, a sapere che il Dott…era stato citato e precisamente come testis ex officio inductus. Una cosa è certa: se qualcuno….ha pensato che siffatta lettera giovasse ad orientare il T. di A. verso una precisa direzione, ha avuto ragione; solo, forse, che la direzione non è quella desiderata da questa qualcuno.”(!) A dimostrazione che costoro non si rimettono mai all’Organo decidente, non si presentano da nessuna parte se prima non hanno avuto certezza di avere esercitato la captatio benevolentiae! Non a caso, infatti, anche questa causa, nel capoluogo di prov., mi vide soccombente, come si passo’ in quello regionale e a Roma, le cose mutarono radicalmente. Certo poi c’è stata la causa in Cassazione, ma per questa ho già espresso le mie sensazioni nella presente e precedente pubblicazione. Penso che possa bastare, chi vuol capire ha elementi sufficienti, chi non vuole faccia come crede, di certo non mi aspetto crisi di coscienza da nessuno! Io avrò pagato un “prezzo “ salatissimo per lo scippo, ma sono andato avanti senza mai infastidire chicchessia, forte della verità, coerenza, dignità, nella vita come nel lavoro! Non ho altro da aggiungere se non che, molto probabilmente, questa vicenda la descriverò con dovizia di altri e succosi particolari…..a futura memoria, quando, come si vedrà! Certo perché è talmente sporca per come è nata, proseguita e conclusa, che deve fare RUMORE! Ebbè visto che in qualche organismo si confezionano pacchi regali rimettiamo il tutto coram populi, così tutti ne sapranno di più e saranno i terzi a dire la loro. Altrimenti sarebbe troppo comodo che questa vergognosissima vicenda, fatta di minacce, intrighi e compromessi, rimanga fra le mura dei palazzi! Si perché adesso la misura è davvero colma, visto che si privilegiano la prepotenza e l’inganno! Non mi va però di chiudere la presente senza rivolgere a questi personaggi un leale e pressante invito: Redimetevi, finchè siete in tempo! E se proprio non vi riesce provate a vergognarvi, almeno acquisirete un minimo di dignità che, per come siete messi, non è poco! Gradirei essere contattato da persona che ha vissuto o vive un tregenda analoga o similare; so che è difficile ma ci provo, anzi temo che proprio questo appello dimostrerà inequivocabilmente che questa vicenda è UNICA!

Commenti su Gli effetti del ricorso ex art. 710 c.c. di revoca del contributo alla figlia non decorrono dalla domanda! Niente appello.

  1. Giuseppe Romno

    Ho la sensazione che questo Racconto ha turbato ed infastidito molto qualcuno ed è in corso di elaborazione il Racconto bis ampliato e documentato!

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