Adottabilità: troppo piccole per parlare in udienza.

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L’audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 21662/12; depositata il 4 dicembre)

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21662, depositata il 4 dicembre.
Il caso. I giudici di primo e secondo grado non avevano avuto dubbi nel dichiarare lo stato di adottabilità di 2 bambine che, seguite fin dalla nascita dai servizi sociali, avevano presentato evidenti segni di trascuratezza e incuria, produttivi di ritardi e carenze del loro sviluppo neuro evolutivo, a causa dei notevoli limiti delle figure genitoriali.
Figlie trascurate. In particolare, dall’esame peritale era emerso che i due genitori, anche a causa di un vissuto molto traumatico, non erano in grado di percepire nemmeno i bisogni delle figlie, le quali avevano evidenziato grandi miglioramenti solo grazie alle cure ed attenzioni ricevute in comunità.
È per questi motivi che la Corte d’appello aveva rigettato la richiesta dei due coniugi di revocare l’adottabilità e l’affidamento etero familiare temporaneo delle minori.
A ricorrere per cassazione è il padre delle bambine, che ritiene integrata la nullità assoluta dei due gradi di giudizio per non essere stata disposta l’audizione delle minori.
Audizione delle minori non disposta … La S.C., da una parte riconosce che l’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano è stabilita, in via generale, nelle convenzioni internazionali sui diritti fondamentali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 ratificata con l. n. 176/1991; Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 25/1/1996 ratificata con l. n. 77/2003), dall’altra sottolinea l’orientamento delle Sezioni Unite sull’argomento (Cass., SSUU, n. 22238/2009), confermato anche da altre pronunce (Cass., n. 14216/2012 e n. 1838/2011). Nello specifico, tale orientamento ha stabilito che «l’audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse».
… le bambine sono troppo piccole e immature. In conclusione, secondo gli Ermellini, nel caso di specie, «l’omessa audizione diretta delle minori davanti al Tribunale per i minorenni, risulta pienamente giustificata dalla tenerissima età delle stesse (quattro e tre anni) e dal grado di maturità correlato all’età» e dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Per questi motivi, quindi, il ricorso viene rigettato. 

 

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Commenti su Adottabilità: troppo piccole per parlare in udienza.

  1. sarebbe una decisione giusta e saggia. i bambini dovrebbero essere lasciati il più possibile fuori dai tribunali. inoltre sono troppo condizionabili e ricattabili dagli adulti. il problema è che al contempo le figure che dovrebbero difendere i loro interessi (servizi sociali, psicoterapeuti e giudici) troppo spesso fanno più danni che bene.

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