Niente mantenimento al figlio maggiorenne che rifiuta il lavoro nell’impresa di famiglia

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Diritti e doveri dei figli di genitori divorziati. Se il padre offre un lavoro pertinente agli studi e viene rifiutato senza valide ragioni, l’assegno di mantenimento verrà decurtato. Lo ha sentenziato la Corte di Cassazione.


Il caso è emblematico: una figlia 36enne, laureata in architettura, si è rifiutata di lavorare nell’edilizia, settore nel quale operava il padre che le aveva offerto questo opportunità. Padre che doveva un assegno di mantenimento di cinquemila euro alla ex moglie comprendente quello della figlia. Una situazione tipica dell’assurda impossibilità di molti giovani (e non più tanto giovani) ditrovare un posto fisso.


Quando però la Corte di d’appello di Napoli aveva ridotto l’assegno a 1600 euro, sulla base dell’assunto che si riteneva che la ragazza fosse in grado di mantenersi da sola, la madre ha ricorso nuovamente alla giustizia chiedendone il ripristino.


La sentenza 610 della VI sezione civile ha respinto la tesi della madre, che descriveva la figlia come economicamente non autonoma a differenza dei due fratelli (che peraltro avevano accettato proprio lo stesso lavoro offerto dal padre), ribadendo che:



«Il no all’assegno si rivela irreprensibilmente e attendibilmente fondato sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia, ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario, e, dunque, in grado di attendere a occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate.»


La legge italiana è storicamente molto attenta a preservare i diritti di mantenimento, basti pensare che la stessa Cassazione, per un altro processo, ha stabilito che neppure quando si èdisoccupati non si è esenti dal mantenimento dei figli. Però quando ci sono delle opportunità di uscire da questo stato – e a un’età così avanzata – non c’è scusa che tenga.


Fonte: AdnKronos

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