CASSAZIONE: E’ OBBLIGATORIO MANTENERE EX MOGLIE CASALINGA

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Ha diritto all’assegno di mantenimento pieno, la moglie che per tutta la durata del matrimonio si è occupata esclusivamente della cura dei figli e del marito. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 18618/2011.


Nel caso esaminato dai giudici, l’istanza di separazione era già stata inoltrata nel 2004 dall’ex moglie e prevedeva l’assegnazione della casa coniugale, più un assegno di mantenimento per sé e per le figlie. Il giudice già all’epoca  autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minori alla madre, cui assegnava la casa coniugale; disponeva a carico del marito un assegno di mantenimento a favore delle tre figlie per un importo di Euro 516,00 per ciascuna di esse, nonché un assegno di mantenimento per la moglie per un importo di Euro 700,00 mensili.  Il processo proseguiva fra ricorsi, presentati da entrambe le parti: dalla donna che richiedeva un aumento del mantenimento sia per lei che per le figlie, e da parte dell’ ex marito che invece rigettava le richieste. Il ricorso in Cassazione, avveniva dopo che la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 26/6 – 9/7/2009, in parziale accoglimento dell’appello principale, innalzava l’assegno per le figlie all’importo di Euro 1.000,00 per ciascuna, nonché quello per la moglie a 1.200,00 euro mensili.  L’uomo decideva così di ricorrere alla Suprema Corte. Le motivazioni del ricorso erano diverse: da una parte accusava la moglie di aver condotto una relazione extraconiugale durante il matrimonio, dall’altra  dichiarava che l’aumento dell’assegno per le figlie, sommato a quello per la moglie, sarebbe stato superiore al suo reddito netto.  La risposta della Cassazione è stata abbastanza netta.  Non potendosi esprimere in merito alla presunta relazione extraconiugale della donna, per mancanza di prove, giudici hanno valutato solo l’aspetto economico avvalendosi della perizia di alcuni consulenti tecnici.  Dai risultati è emerso che la signora non possedeva altro che una Fiat Punto e un conto corrente bancario di 330 euro, oltre alla metà della casa coniugale, mentre il marito possedeva un patrimonio di oltre tre milioni e mezzo di euro. A fronte dell’imponente patrimonio dell’uomo, dei redditi da lui percepiti e delle notevoli potenzialità reddituali, faceva da contraltare l’assenza di reddito della donna. “L’inadeguatezza dei redditi viene valutata in funzione dell’esigenza di conservare”, si legge nella sentenza “il medesimo tenore di vita.

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