Secondo una recente sentenza della Cassazione, la n. 26810/2011, integra reato il comportamento del coniuge affidatario che strumentalizza il rifiuto del bambino di vedere l’altro genitore, non favorendo le visite stabilite dal giudice. I Giudici di primo grado avevano ritenuto una madre responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 388/2 cp. condannandola alla pena di sei mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile per aver reiteratamente eluso i provvedimenti con cui il giudice civile aveva regolato i diritti di visita del coniuge da cui si era separata nei confronti della figlia, rifiutandosi di consegnarla al padre. La Corte di Appello, dopo aver rinnovato l’istruttoria dibattimentale acquisendo alcune testimonianze, tra cui quelle del dirigente dei servizi sociali del Comune e di assistenti sociali, nonché le spontanee dichiarazioni dell’imputata, aveva ritenuto che la condotta di quest’ultima non fosse diretta ad ostacolare le visite del padre della minore, ma fosse mossa dall’esigenza di assicurare che gli incontri avvenissero in un clima di serenità per la bambina, di soli due anni al fine di scongiurare il rischio di traumi. In altri termini, i giudici di secondo grado avevano considerato che vi fosse una difficoltà da parte della minore di accettare la figura paterna, ma che ciononostante la madre avesse comunque cercato di facilitare gli incontri, mediando tra le esigenze del padre e l’interesse, preminente della minore. Su questi presupposti, in riforma della sentenza di primo grado, veniva escluso l’elemento soggettivo del reato. Contro questa decisione proponeva ricorso in Cassazione il padre secondo cui i giudici di secondo grado avevano fondato la loro decisione esclusivamente sui risultati probatori acquisiti in appello, trascurando del tutto gli elementi di prova considerati dalla sentenza di primo grado pervenendo all’esclusione del dolo in maniera del tutto arbitraria. I giudici di Piazza Cavour hanno rilevato una intrinseca contraddittorietà nella decisione di secondo grado là dove si riconosce che “in talune occasioni l’imputata ha anche approfittato del rifiuto frapposto dalla minore non adoperandosi efficacemente per agevolare gli incontri tra la stessa ed il padre“, nonché le altre occasioni in cui l’imputata “non ha prestato il consenso ad una protrazione dell’incontro tra la bambina e il padre oltre l’orario previsto nel provvedimento presidenziale…”. Si tratta di episodi che, secondo la Cassazione, appaiono in evidente contrasto logico con le affermazioni contenute nella sentenza secondo cui l’imputata non sarebbe mai stata determinata nei suoi comportamenti dalla volontà di ostacolare i rapporti tra figlia e padre. Secondo la Corte, riconoscere che “in talune occasioni” la madre abbia approfittato dei “rifiuti” della minore equivale ad una sostanziale ammissione di un profilo doloso, seppur attenuato, della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio. Il giudice di appello, per negare la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo), avrebbe dovuto dimostrare che il genitore affidatario, nell’impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal minore fosse stato effettivamente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore. Secondo gli Ermellini della sesta sezione penale, il ricorso è fondato e l’intrinseca contraddittorietà contenuta nella sentenza impugnata, ne giustifica l’annullamento sotto il profilo della motivazione. Avv. Katia Lanosa Presidente AMI Emilia Romagna
Strumentalizzare il rifiuto del minore di vedere il padre costituisce reato
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