PATTI PREMATRIMONIALI ANCHE IN ITALIA: IPOTESI DI UNA GRANDE RIVOLUZIONE CULTURALE E GIURIDICA

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Ecco come potrebbero essere contemplati i patti prematrimoniali in Italia.


Depositato stamani presso il Senato uno studio della nostra Associazione Forense per intavolare con il legislatore la discussione per il varo di una Legge rivoluzionaria.


Nel nostro Paese i patti prematrimoniali sono nulli. Urge un cambiamento di rotta se si vuole deflazionare il carico di lavoro degli Uffici Giudiziari e sancire, sebbene con regole precise, la libertà contrattuale dei nubendi e dei coniugati.


Non sarà facile ottenere risultati apprezzabili in tempi brevi, ma l’AMI sosterrà la necessità di creare un diritto di famiglia sempre più europeo, meno statalista e più attento alle istanze della gente.


 


Per noi dell’AMI quello di oggi è un giorno speciale.


Roma, il 20 luglio 2011


Gian Ettore Gassani


Presidente Nazionale dell’AMI


Disegno di legge sulla introduzione degli accordi matrimoniali e pre-matrimoniali


 


Art. 1 – Accordi prematrimoniali e matrimoniali



  1. 1. All’articolo 162 del codice civile, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: Fermo quanto stabilito dall’art. 160 c.c., è consentita la stipula di accordi prematrimoniali e matrimoniali, di natura patrimoniale, rispettivamente prima e dopo la celebrazione del matrimonio. Tali accordi sono disciplinati dagli artt. 162 bis ss.

  2. 2. Nel titolo VI, capo VI, sezione I, sono introdotti gli artt. 162 bis – 162 sexies.

  3. 3. Art. 162 bis: Accordi precedenti il matrimonio

L’accordo sottoscritto ai sensi del comma 4 dell’art. 162 regolamenta i diritti patrimoniali disponibili derivanti dal matrimonio per l’ipotesi di separazione coniugale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Salvo quanto disposto dall’art. 160 c.c., può includere disposizioni in materia di:


– divisione dei beni, godimento di determinati beni, ripartizione del trattamento di fine rapporto lavorativo;


– risarcimento del danno per l’ipotesi di separazione giudiziale con addebito;


– contributo al mantenimento.



  1. 4. Art. 162 ter: Obblighi delle parti.

L’accordo prematrimoniale deve essere redatto ed eseguito secondo buona fede.


I nubendi sono tenuti ad inserire nell’accordo ogni informazione utile in ordine alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale.



  1. 5. Art. 162 quater: Forma ed efficacia.

Gli accordi prematrimoniali devono essere stipulati in forma scritta. La loro sottoscrizione dovrà avvenire, a pena di nullità, dinanzi all’ufficiale di stato civile tenuto alle pubblicazione ai sensi dell’art 93 c.c.


I patti prematrimoniali acquistano efficacia alla celebrazione del matrimonio che dovrà avvenire, a pena di invalidità degli accordi, entro centottanta giorni dalla loro sottoscrizione.


Prima della sottoscrizione dell’accordo, i nubendi devono essere informati circa il contenuto e le conseguenze del medesimo.


Gli accordi prematrimoniali devono essere stipulati almeno trenta giorni prima del matrimonio ed allegati all’estratto della pubblicazione fino alla formazione dell’atto di matrimonio, del quale saranno parte integrante.



  1. 6. Articolo 162quinquies : Accordi matrimoniali

In costanza di matrimonio, i coniugi possono stipulare un accordo matrimoniale, disciplinato dagli artt. 162 bis, ter e quater, immediatamente efficace. La forma dell’accordo matrimoniale è quella dell’atto pubblico a pena di nullità e deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio con l’indicazione della data del contratto e del notaio rogante.



  1. 7. Articolo 162sexies: Nullità ed annullamento

Le disposizioni contenute nei patti prematrimoniali e matrimoniali inerenti l’affidamento ed il mantenimento dei figli sono nulle e si hanno per non apposte.


Il nubente o il coniuge possono chiedere l’annullamento dell’accordo secondo le disposizioni previste dagli artt. 1427 ss. c.c. ovvero qualora l’altro coniuge sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art.3 legge n.898/70 e successive modifiche ed integrazioni.


 


Art. 2 – Modifiche connesse e conseguenti al codice civile



  1. 1. E’ introdotto il seguente comma 3° all’art. 155 sexies c.c:

Il giudice nell’emanazione dei provvedimenti provvisori dovrà tenere conto, nella determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, di eventuali accordi pre-matrimoniali e matrimoniali esistenti tra i coniugi. A tal fine, le parti hanno l’onere di allegare al ricorso introduttivo del giudizio, a pena di decadenza, l’accordo pre-matrimoniale o matrimoniale sottoscritto. Il giudice potrà valutare fatti sopravvenuti ove si sia verificato un significativo cambiamento del patrimonio di entrambi tra il momento della stipula ed il momento dell’esecuzione dell’accordo medesimo.



  1. 2. Il comma 2 dell’articolo 156 c.c. è così modificato:

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze, ai redditi dell’obbligato ed agli eventuali accordi matrimoniali e pre-matrimoniali esistenti.


3. Il comma 1 dell’art. 194 c.c. è così modificato:


La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo, salva diversa pattuizione di cui agli articoli 162 bis e ss.


 


Art. 3 – Modifiche connesse e conseguenti al codice di procedura civile


1. Il terzo comma dell’art.706 c.p.c. è così modificato:


Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a se’, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo’ depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate nonché, a pena di decadenza, eventuali accordi stipulati ai sensi degli artt. 162 bis ss. c.c.


2. E’ introdotto il comma 6 dell’art. 711 c.p.c.


I coniugi in uno al ricorso potranno presentare gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli artt 162 bis ss. c.c.



Art. 4 – Modifiche connesse e conseguenti alla legge n. 898/70


1. L’art. 4, comma 6, della legge n. 898/70 è così modificato:


Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate nonché, a pena di decadenza, eventuali accordi stipulati ai sensi degli artt. 162 bis ss. c.c.


2. All’art. 5 della legge n. 898/70 è introdotto un nuovo comma 6 bis:


Qualora i coniugi producano in giudizio un accordo matrimoniale ovvero precedente il matrimonio, il giudice ratifica gli accordi in merito all’assegno divorzile in favore del coniuge più debole, salvo che il contributo economico stabilito non garantisca al coniuge più debole mezzi economici adeguati alla sua sussistenza. Il giudice potrà valutare fatti sopravvenuti ove si sia verificato un significativo cambiamento del patrimonio di entrambi tra il momento della stipula ed il momento dell’esecuzione dell’accordo medesimo.


3. L’art 12 bis, comma 1 della legge n. 898/70 è così modificato:


Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza, salvo eventuali accordi stipulati ai sensi di cui agli articoli degli artt. 162 bis ss. c.c.

Commenti su PATTI PREMATRIMONIALI ANCHE IN ITALIA: IPOTESI DI UNA GRANDE RIVOLUZIONE CULTURALE E GIURIDICA

  1. marina pace

    Sono d’accordo nella introduzione nel nostro ordinamento dei patti prematrimoniali .Finalmente qualcuno ha pensato che porre in essere un patto prematrimoniale non vuol significare non credere nell’istituto del matrimonio.
    Buttiamo giù la faccia dell’ipocrisia di questa società “cattolica “

  2. Sono pienamente d’accordo e trovo sarebbe veramente una riforma da effettuare. Purtroppo il grave caos politico nel quale ci troviamo non mi fa sperare che questa riforma possa essere tenuta nella giusta considerazione in tempi brevi. Oltretutto penso ci possa essere anche una ingerenza della Chiesa (nel nostro Stato, purtroppo, spesso influisce anche sulle scelte politiche),che potrebbe rilevare che accordi prematrimoniali in vista di un futuro scioglimento-cessazione del matrimonio possa comportare il vizio della riserva mentale e portare alla nullità dei matrimoni celebrati con la previsione già di una “scadenza”.

  3. francis

    oh finalmente si ragiona… mi piacerebbe tantissimo vedere approvata una legge,quella sui patti pre matrimoniale,che finalmente ci catapulata,di fatto e di diritto,allo stesso livello dei paesi veramente avanzati a livello europeo e mondiale… finalmente non saremo piu costretti a dire Italia e invece a pensare dentro di noi “Italietta”… questo dei patti prematrimoniali e senz’ altro un buon inizio.. saluti

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