Il coniuge separato che versa in una condizione di debolezza economica può assolvere ai suoi obblighi di genitore offrendo ospitalità ai figli senza dover pagare l’assegno di mantenimento. Lo sancisce la Cassazione (sentenza 15565/11).
Il caso
La suprema Corte ha bocciato il ricorso di un abruzzese separato dalla moglie nell’aprile 2006, padre di due ragazzi, che chiedeva di ripristinare il mantenimento anche a carico della ex consorte in favore dei figli. Secondo la Cassazione «il mantenimento cui ciascun genitore è tenuto verso i figli, può ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all’ospitalità da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di visita».
In precedenza, il Tribunale di Lanciano, modificando le condizioni di separazione, aveva disposto l’affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abituale presso la casa del padre e il diritto-dovere della madre di avere con sè i figli secondo determinate modalità. A carico della madre era stato stabilito un assegno di 400 euro mensili a titolo di concorso nel mantenimento. Assegno revocato dalla Corte d’appello dell’Aquila, sulla base delle difficoltà economiche in cui versa la donna. Da qui il ricorso in Cassazione volto a ripristinare il concorso al mantenimento a carico della ex.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’ex coniuge sottolineando che i colleghi di merito «con adeguata motivazione» hanno preso atto del fatto che la donna si trova «in una situazione economica che non le consente, oltre all’assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre».
Coniuge in difficoltà? L’ospitalità dei figli lo esenta dal mantenimento
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