L’omessa iscrizione del minore a scuola per mancato rilascio di nulla osta viola il diritto all’istruzione ma il risarcimento non è automatico

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 13614 depositata il 21 giugno 2011, ha stabilito che sussiste la lesione del diritto all’istruzione tutelato ex art. 34 Cost., in caso di mancata iscrizione del minore a scuola, determinata dall’omesso rilascio di un nulla-osta dovuto. Deve infatti ritenersi che tale situazione comporta di per sé una lesione di tale diritto, a prescindere dal fatto che al minore sia stato consentito, di mero fatto, di frequentare ugualmente le lezioni pur senza esservi regolarmente iscritto, sostanziandosi il diritto all’istruzione nel diritto a frequentare una scuola nelle forme prescritte e non in via di mero fatto. I Giudici della III Sezione hanno comunque escluso l’esistenza in automatico di un danno risarcibile tanto in capo al minore, quanto in capo al genitore.


Avv. Katia Lanosa Presidente AMI Emilia Romagna

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