CASSAZIONE: "LE PAROLACCE AI FIGLI? POCO EDUCATIVE MA ORMAI MOLTO DIFFUSE"

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Un genitore “non può essere punito tanto severamente” per un atteggiamento assai diffuso nei rapporti familiari. I giudici della sesta sezione penale accolgono il ricorso di un padre che dava dei ‘deficienti’ ai suoi bambini.


Prendere a parolacce i figli è certamente ”poco educativo” ma è un atteggiamento ”generalmente ricorrente nei rapporti famigliari” pertanto un genitore che si comporta in questo modo con i suoi bambini a causa della loro ”intemperanza” non può essere punito tanto severamente. Lo mette in chiaro la Cassazione che ha annullato la misura cautelare del divieto di dimora nella casa famigliare nei confronti di un papà 49enne residente nella provincia di Ferrara che si era visto imporre il divieto di dimora e di non avvicinarsi alle scuole dei due figli minorenni perché era stato spesso sentito dare loro dei ‘deficienti’.


La misura cautelare era stata inflitta al papà romagnolo dal Tribunale del riesame di Bologna il 28 ottobre 2009. Contro questa misura severa la difesa del padre ha fatto ricorso in Cassazione facendo notare che il padre talvolta prendeva a parolacce i suoi bambini perché erano ”incoercibili” e la loro iperattività avrebbe fatto scattare qualsiasi genitore. Da annotare, ancora che i figli di questo padre erano affetti da ”disturbi iperattivi”.
La sesta sezione penale (sentenza 13897) ha accolto il ricorso del padre sulle misure cautelari e, disponendo un nuovo esame sul punto davanti al Tribunale di Bologna, ha evidenziato che anche in base alle testimonianze offerte da un vicino di casa ”si attesta soltanto che i bambini in casa venivano sgridati e che venivano loro rivolti epiteti, come quello di deficiente, vale a dire che vi si teneva un atteggiamento di certo scarsamento apprezzabile come strumento educativo e tuttavia generalmente ricorrente nei rapporti famigliari”.
Un atteggiamento, dunque che secondo Piazza Cavour denota ”contraddittorietà della valutazione dell’idoneit à e dell’adeguatezza della misura applicata”. Tanto più, annotano ancora i supremi giudici, che l’indagato dopo gli esposti fatti anche dai genitori dei compagni di scuola dei figli aveva ”modificato la condotta” nei confronti dei suoi bambini.


ADNKRONOS

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *