AMI - Associazione Matrimonialisti Italiani - Italian Accademy of Matrimonial awyers - Per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia

Congresso AMI del 29 e 30 gennaio 2010
Rivista giuridica dell'AMI - Lex Familiae
Diritto di famiglia - Repertorio Sistematico di giurisprudenza
Gian Ettore Gassani ospite a Omnibus - La7
10 anni di Uxoricidio e Stalking Prima e dopo la Legge 38/2009.
Dati statistici delle violenze in famiglia
Interviste radiofoniche AMI
Centro Studi AMI - statistiche e approfondimenti del diritto di famiglia




Come iscriversi all'AMI
I distretti italiani dell'AMI


Lo statuto dell'AMI

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Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia denominata “AMI”

ARTICOLO 1 - SCOPI

L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei minorenni e della famiglia, con la denominazione AMI, con sede in Roma è un’associazione di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sul territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati iscritti all’albo, di docenti universitari in materie giuridiche e di praticanti avvocato.

L’Associazione si propone:
  1. di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, e dei praticanti avvocato che intendono approfondire le materie giuridiche del diritto di famiglia, minorile e più in generale la tutela dei diritti delle persone;
  2. di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista al quale affidare la propria difesa un criterio fondato sulla capacità tecnica e di conseguenza si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati, e per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali;
  3. di garantire il rispetto del regolamento dell’Associazione, allegato al presente statuto, e delle norme deontologiche;
  4. di provvedere, anche tramite la costituenda Scuola di Alta Formazione AMI in diritto di famiglia e minorile civile e penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di Famiglia e minorile civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini Forensi; di rilasciare, sempre tramite la costituenda Scuola di Alta Formazione AMI in diritto di famiglia e minorile civile e penale attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico scientifica e le relative specializzazioni.
  5. di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile e quella concernente i diritti delle persone;
  6. di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell’età evolutiva, della famiglia in generale, dell’infanzia e adolescenza, della terza età, dei diversamente abili, della cittadinanza e dell’integrazione sociale e di tutto ciò che riguarda i diritti della persona in quanto tale, senza eccezioni di sorta;
  7. di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l’acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento, nel rispetto delle norme deontologiche forensi;
  8. di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
  9. di tutelare il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura. Essa pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l’attività dell’avvocato nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. L’associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale;
  10. di evidenziare e contrastare le devianze applicative riscontrate nell’amministrazione della giustizia o in altre attività poste in essere in questo campo da soggetti pubblici e privati;
  11. 11.di promuovere la cooperazione con persone, enti associazioni aventi finalità analoghe;
  12. di apprestare servizi di consulenza rivolti a soggetti pubblici e privati;
  13. di contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
  14. di monitorare il fenomeno delle carceri minorili e di promuovere, anche congiuntamente con altre associazioni, azioni tese al miglioramento delle condizioni di vita delle persone minori, ad una più corretta applicazione delle normativa in materia e ad una più sostanziale tutela del diritto di difesa delle persone coinvolte;
  15. di tutelare e di promuovere i diritti e le opportunità delle persone ed in particolare dei minori che si trovano in situazioni di disagio o difficoltà e delle famiglie di fatto e dell’infanzia;
  16. di sensibilizzare le strutture e gli enti pubblici e/o privati a promuovere l’attivazione di servizi atti a rimuovere ogni forma di disagio o difficoltà nell’ambito familiare;
  17. di far conoscere e mettere in comune le esperienze concrete e gli approfondimenti culturali nel campo dell’attività giudiziaria minorile e familiare;
  18. di studiare e proporre modifiche legislative e progetti sociali relativi al diritto di famiglia e la tutela delle persone, in particolare dei minori;
  19. di promuovere incontri fra i propri aderenti, i magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali minorili e familiari e fra essi e cultori delle scienze umane e operatori sociali;
  20. studiare l'evoluzione e le trasformazioni del diritto di famiglia e delle persone in Italia e nel mondo, evidenziandone e approfondendone le tendenze e le consuetudini;
  21. di assumere iniziative per la tutela e lo sviluppo dei diritti delle persone e della famiglia.
  22. di favorire la massima diffusione, adesione, partecipazione al movimento;
  23. di promuovere, associarsi e collaborare con organismi e/o persone aventi i medesimi obiettivi o scopi similari, al fine di perseguire e raggiungere le finalità del presente Statuto;
  24. di tutelare qualsiasi genitorialità con particolare riferimento alle problematiche legate alla paternità e maternità, sia biologica che adottiva, nel quadro dell’eliminazione di qualsivoglia discriminazione, formale e sostanziale;

ARTICOLO 2 - DURATA, SEDE ED ORGANIZZAZIONE

L’AMI ha sede in Roma.
Tuttavia, per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio nazionale, essa opera attraverso le Associazioni denominate “AMI - Distretti”, distribuite su tutti i territori delle Corti di Appello italiane. L’AMI riconosce, quali associate, le Associazioni costituitesi a livello distrettuale. Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte, di diritto, i soli presidenti delle sezioni distrettuali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse.

L’Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – SOCI

L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.
Possono divenire soci tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto.
I soci si dividono in quattro categorie:

a) SOCI FONDATORI: i sottoscrittori dell’atto costitutivo.

b) SOCI ORDINARI: gli avvocati e/o giuristi, docenti universitari in materie giuridiche, praticanti avvocati abilitati al patrocinio regolarmente iscritti all’ordine di appartenenza e nei registri (per i praticanti), che esercitano o che intendono esercitare la professione nel settore del diritto di famiglia, del diritto minorile e nella tutela delle persone, nelle sedi penali, civili e amministrative o che intendono approfondire tali tematiche.

c) SOCI SOSTENITORI: studenti e laureati in giurisprudenza, psicologi, neuro-psichiatri, neuropsichiatri infantili, pedagoghi, assistenti sociali, mediatori familiari, medici, educatori, animatori e operatori di comunità, insegnanti, personale di polizia giudiziaria, personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria e/o penitenziaria.

d) SOCI ONORARI: quelli eventualmente designati, in numero non superiore a tre per anno, dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza, scelti per particolari meriti scientifici, umani professionali e istituzionali, sia in Italia che all’estero.
Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e tra questi soltanto i soci iscritti all’albo forense con almeno tre anni di anzianità.


Il Consiglio Direttivo di sezione, ove costituito, decide insindacabilmente in ordine all’ammissione di nuovi soci, entro giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda.
L’appartenenza all’associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto.
Ogni attività svolta, da parte dei soci per l’associazione, non è retribuita, nemmeno sotto forma di rimborso spese.

Per aderire all’AMI, in qualità di socio ordinario, sarà necessario avanzare domanda scritta (allegando due foto-tessera recenti) al Consiglio Direttivo Distrettuale o al Consiglio Direttivo Nazionale (laddove non sia costituita l’Associazione Distrettuale) dichiarando, anche mediante autocertificazione, di essere iscritto all’albo degli avvocati o nel registro dei praticanti, di garantire il rispetto dello statuto e del regolamento dell’Associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive, di non aver riportato condanne penali definitive.

Per aderire all’AMI, in qualità di socio sostenitore, sarà necessario avanzare domanda al Consiglio Direttivo Distrettuale o al Consiglio Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita l’Associazione Distrettuale, dichiarando di garantire il rispetto dello statuto e del regolamento dell’Associazione, di essere iscritto all’albo (se è istituito) e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive (se iscritto ad un albo professionale) o condanne penali definitive;

Inoltre, a prescindere dalla qualità di socio, per aderire all’associazione è necessario non essere socio di altre associazioni forensi che perseguano gli stessi o analoghi scopi sociali dell’AMI, pena l’incompatibilità.

Nella domanda di adesione dovrà essere espressamente citata la non iscrizione e l’impegno a comunicare tempestivamente l’iscrizione ad altre associazioni avvenute dopo l’approvazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo Distrettuale o il Consiglio Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita l’Associazione Distrettuale, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione.

All’accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La decisione finale sulla domanda di ammissione di socio è insindacabile.

Il contributo associativo é intrasmissibile e non é rivalutabile.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La determinazione dell'ammontare annuo delle quote sociali, ovvero delle varie forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo Nazionale.

La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha validità per l'anno in corso.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'AMI è costituito dai contributi annuali dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell’Associazione che è il Presidente Nazionale.

I contributi vengono riscossi dalle Associazioni Distrettuali entro il trentuno gennaio di ogni anno.
Le Sezioni Distrettuali dovranno provvedere al versamento della metà della quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, sul conto corrente dell’AMI Nazionale, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della suddetta quota.

ARTICOLO 5 - BILANCI

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 28 febbraio di ogni anno, su proposta del Legale Rappresentante, il Tesoriere Nazionale deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 marzo.

Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede nazionale dell’Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti alla data di riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel bilancio vanno comunque comprese eventuali spese per i locali della Sede Nazionale nella Città di Roma (o altrove) nonché quello relativo alla locazione di un immobile destinato a sede Nazionale, alle utenze varie, compensi per i collaboratori, materiale di cancelleria, carta intestata, gadgets dell’Associazione, mobili per ufficio e rimborsi spese viaggio e alloggio per il Presidente Nazionale (o del suo delegato), alle spese per l’affitto di sale per le riunioni dei Consigli Direttivi Nazionali, per conferenze stampa, per congressi o convegni nazionali.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dell'AMI, in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il versamento del contributo annuale viene eseguito a cura della sezione di appartenenza del socio entro il 31 gennaio.

La qualità di associato si perde:

  1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
  2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità, la linea strategico - politica dell’associazione approvata dal Consiglio Nazionale ed il buon nome della associazione stessa;
  3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’associazione;
  4. per morosità protratta per oltre un esercizio;
  5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;
  6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione.
  7. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione;
  8. per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive o condanne penali definitive;
  9. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall’associazione nell’anno.
La perdita della qualità di associato è deliberata automaticamente, in caso di morosità e recesso, dal Presidente della Sezione Distrettuale e/o dal Presidente Nazionale (laddove non sia costituita una sezione).

In tutti gli altri casi invece, la perdita della qualità di associato avviene, previa audizione dell’interessato da parte del collegio dei probi viri che redigerà parere.
La decisione finale spetterà al Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza.
Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’AMI:
  1. Consiglio Direttivo Nazionale;
  2. Collegio dei Probi Viri;
  3. Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione dell’Associazione.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal componente più anziano di età. Tale organo elegge al suo interno il Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte di diritto soltanto i presidenti delle Associazioni Distrettuali.
In caso di ingiustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale Direttivo, il singolo Consigliere Nazionale può delegare altro componente del Consiglio Direttivo Distrettuale di appartenenza.
La delega può essere rilasciata una sola volta in un anno.
Al Consiglio Direttivo Nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione. La modifica dello Statuto spetta al Consiglio Direttivo Nazionale.
L’assenza consecutiva a tre direttivi nazionali, sia del consigliere nazionale che di un suo delegato, comporta la decadenza dalla carica di consigliere nazionale e l’eventuale commissariamento della sezione di appartenenza.
In particolare, il Consiglio Direttivo Nazionale:
  1. elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  2. determina la politica associativa indicandone le linee programmatiche dell’associazione;
  3. approva la costituzione delle Associazioni Distrettuali e ne ratifica gli Statuti;
  4. cura le pubblicazioni di carattere nazionale e vigila su quelle delle associazioni distrettuali;
  5. svolge tutte le operazioni inerenti l’ammini­strazione del patrimonio dell’AMI deliberando l’ac­cettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazio­ne degli immobili;
  6. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale;
  7. delibera la modifica dello statuto e del regolamento;
  8. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all’associazione in assenza della Associazione Distrettuale;
  9. stabilisce annualmente le quote sociali;
  10. nomina i soci onorari;
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso) e/o il Collegio dei Probi viri.

In tali casi la convocazione deve essere diramata entro sette giorni dalla richiesta.

Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G.

In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti (che possono farsi sostituire da delegati).
Di ogni riunione si redige apposito verbale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo fax o e-mail, entro e non oltre quarantotto ore lavorative dalla data della riunione del Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a decorrere dal 31.12.2012, durerà in carica tre anni.

In caso di perdita della qualità di Presidente dell’Associazione Distrettuale, vi è la decadenza della qualità di componente del Consiglio Direttivo Nazionale.

La seduta di costituzione è presieduta dal componente più anziano d’età.

Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio Direttivo Nazionale può costituire Commissioni di studio con l’eventuale inclusione di membri esterni.

ARTICOLO 8 - Il PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed i poteri di legge.

Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto ad altri. In particolare il Presidente Nazionale:
  1. convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo Nazionale;
  2. dà esecuzione, coadiuvato dal Segretario, alle delibere degli organi centrali;
  3. vigila e cura il buon funzionamento dell’Asso­ciazione secondo i canoni del presente Statuto, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o de­legate dagli organi sociali;
  4. ha la firma singola su tutti i documenti che im­pegnano l’Associazione, incluse quelle riguardanti operazioni bancarie in nome e per conto dell’Associazione;
  5. può sollecitare i pareri e partecipare alle riu­nioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell’Associazione;
  6. può stare in giudizio, nell’interesse dell’Asso­ciazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché, se attore, autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  7. collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali;
  8. partecipa in nome e per conto dell’Associazione a dibattiti anche a livello mass mediatico e cura in ogni caso i rapporti con la stampa locale e nazionale;
  9. cura l’aggiornamento del portale dell’Associazione avvalendosi di tecnici informatici esterni.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare definitivamente il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale sarà convocato d’urgenza, entro 10 giorni dal Segretario, al fine di procedere a nuova elezione. Nel periodo di vacatio, e solo per l’ordinaria amministrazione, il Segretario assumerà i poteri di rappresentanza legale fino alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale convocato per la elezione del Presidente.
I poteri di nomina sono esclusivi del Presiden­te.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto, salve le disposizioni transitorie del presente statuto (art. 16).

ARTICOLO 9 - IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario:
  1. cura la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione e del tesseramento;
  2. provvede alla diramazione delle convocazioni;
  3. prepara e coordina il lavoro ed i carteggi prepa­ratori per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
  4. notifica le delibere degli organi sociali;
  5. mantiene i necessari contatti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici;
  6. In caso di assenza o impedimento del Presi­dente ne eserci­ta tutti i poteri, all’uopo delegato.

ARTICOLO 10 - IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere:
  1. cura l’amministrazione straordina­ria;
  2. redige i bilanci consuntivo e preventivo da sot­toporre agli organi competenti;
  3. provvede alla gestione delle entrate;
  4. provvede, con firma congiunta a quella del Pre­sidente, alle spese straordina­rie dell’associazione.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ai sensi dell’art. 16 delle norme transitorie del presente statuto, i primi probi viri resteranno in carica fino al 31.12.2012. Essi saranno eletti dal Consiglio Direttivo entro un anno dalla data di costituzione dell’associazione.

La perdita della qualità di componente dei probi viri comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere della carica.

Il Consiglio provvede ad eleggere anche due membri supplenti. Ove il Collegio, coperti i posti vacanti con i supplenti, si riduca a meno di tre membri, il Consiglio, nel più breve tempo possibile, provvederà a coprire i vacanti.
Il Collegio, nella prima riunione e in seduta segreta elegge al suo interno il Presidente.
Di tale seduta, come di ogni altra suc­cessiva, il Collegio redige apposito verbale, che è tra­smesso in copia entro 7 giorni al Consiglio Direttivo Nazionale.
Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione.
I membri del Collegio devono essere scelti fra i soci di provata moralità, imparzia­lità e attaccamento all’associazione, e che siano par­ticolarmente esperti della vita e dell’organizzazione dell’Associazione, con almeno 3 anni di iscrizione.

I lavori del Collegio sono segreti. Di ogni sedu­ta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in co­pia alla Direzione Nazionale. Il Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, provvede a rendere pubbliche, nei limiti indicati dal Collegio stesso, le relative delibere, deci­sioni e raccomandazioni.

ARTICOLO 12 – ASSOCIAZIONE DISTRETTUALE

Le “AMI Distrettuali” operano sul territorio delle Corti di Appello. Sono costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto.
Le Associazioni Distrettuali devono essere costituite obbligatoriamente con atto pubblico, a seguito di preventiva approvazione ed autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Lo Statuto delle “AMI distrettuali” dovrà essere uniformato al modello deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, salvo variazioni non sostanziali, in base anche alle caratteristiche del territorio di competenza. Detto modello non è modificabile nelle sue parti essenziali. Gli Statuti locali entrano in vigore solo dopo l’approvazione definitiva e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Associazioni Distrettuali non possono avere un numero di soci inferiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le Associazioni Distrettuali sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le cariche delle Associazioni Distrettuali hanno la stessa durata di quelle nazionali, ma devono essere rinnovate almeno 30 giorni prima del rinnovo di quelle nazionali.

Lo statuto della sezione distrettuale deve attenersi allo schema di norme che sarà fornito dalla Direzione Nazionale.
L’Associazione Distrettuale ha autonomia patrimoniale, fiscale ed economica.

Essa è tenuta alla stretta osservanza del regolamento allegato al presente statuto.

Le Associazioni Distrettuali possono costituire, con delibera del Consiglio Direttivo Distrettuale, sezioni territoriali aventi almeno cinque iscritti, coincidenti con le sedi circoscrizionali di tribunale nel territorio del Distretto di appartenenza, dandone preventiva comunicazione al Presidente Nazionale.

La sede territoriale è tenuta all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali e Distrettuali. Essa è rappresentata da un responsabile nominato dal Direttivo Distrettuale.

Sono organi dell’AMI Distrettuale:
  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio Direttivo Distrettuale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

è costituita dai soci dell’Associazione distrettuale. Ogni partecipante ha un voto e non può avere deleghe. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione Distrettuale almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

Spetta all’Assemblea dei Soci:
  1. fornire indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
  2. eleggere ogni 3 anni i componenti del Consiglio Direttivo Distrettuale;
  3. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo Distrettuale;
Qualora l’Assemblea dei soci deliberi di non essere più associata dell’AMI contestualmente dovrà deliberare il cambio di denominazione e nella nuova denominazione non potrà comparire né la sigla AMI né altra sigla che faccia riferimento all’AMI. Una volta deliberato, copia del verbale e la richiesta di recesso va trasmessa entro 7 giorni dal Presidente dell’Associazione Distrettuale al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica che avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale, in via temporanea e per non più di 6 mesi potrà delegare una persona per la ricostituzione dell’Associazione Distrettuale. Trascorso inutilmente tale termine il distretto di competenza non avrà un Associazione Distrettuale.

CONSIGLIO DIRETTIVO DISTRETTUALE

Il Consiglio Direttivo Distrettuale è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto dal Presidente e da quattro (o sei) consiglieri distrettuali, tra cui il tesoriere ed il segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni al pari del presidente, salve le disposizioni transitorie del presente statuto. Ai sensi delle disposizioni transitorie del presente statuto (art. 16), il primo direttivo distrettuale, inclusi il presidente, segretario e tesoriere, vengono da subito indicati nell’atto di costituzione della Sezione.
Il Consiglio Distrettuale ratifica e fa proprie, di volta in volta, le eventuali modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La riunione del Consiglio Distrettuale è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano d’età.

Spetta al Consiglio Distrettuale:

  1. fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
  2. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione entro il 10 febbraio;
  3. creare sinergie con altre associazioni locali, con gli Enti e con la magistratura ordinaria e minorile; e soprattutto con il territorio;
  4. far recapitare alla sede nazionale la giurisprudenza locale e informazioni sulla formazione professionale organizzata da associazioni aventi scopi simili;
  5. creare sinergie con le sezioni distrettuali limitrofe e collaborare con le altre Sezioni;
  6. nominare eventuali responsabili delle sedi territoriali per determinate tematiche di rilevanza sociale e per la capillarizzazione dell’azione dell’AMI (ma sempre sotto il controllo e le direttive del direttivo distrettuale);
  7. indice l’assemblea dei soci.

PRESIDENTE

Il legale rappresentante dell’Associazione distrettuale è il presidente che ha poteri di firma, sotto la propria responsabilità penale, civile e patrimoniale.
Il Presidente Distrettuale è garante della politica dell’AMI sul suo territorio giudiziario, cura e controlla la gestione amministrativa dell’Associazione Distrettuale.

Il presidente deve essere necessariamente un avvocato con quattro anni di iscrizione all’albo.

Quest’ultimo può essere rieletto. Il presidente di Sezione può essere individuato e nominato anche tra avvocati iscritti all’albo forense di altro distretto, a condizione che quest’ultimo individui una sede dell’Associazione in loco, con relativa utenza telefonica e possibilità di domiciliazione per gli atti e posta riguardante l’associazione.

Quest’ultimo rappresenta in giudizio la Sezione. Il presidente di Sezione è tenuto al rispetto delle indicazioni e delle strategie ufficiali decise dal Consiglio Direttivo Nazionale e/o dal Presidente Nazionale, sia all’interno che all’esterno dell’Associazione.

Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo Distrettuale, convoca almeno una volta l’anno l’Assemblea dei Soci.

COLLEGIO PROBI VIRI

Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono svolte dal Collegio Probiviri Nazionale.

RAPPORTI CON LE SEZIONI

Le Sezioni devono far pervenire annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale, entro i termini stabiliti:
  1. elenchi completi dei soci, aggiornati al 31 di­cembre precedente e le rispettive quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale (entro il 31 gennaio);
  2. una relazione sull’attività svolta nell’anno pre­cedente, le linee generali dell’attività da svolgere nell’anno, programma di formazione e la composizione degli organi sociali (entro il 10 marzo);
  3. il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il preventivo per il corrente, redatti in conformità alle indicazioni ricevute dal Tesoriere Nazionale, appro­vati dall’Assemblea dei soci e copia verbale dell’Assemblea (entro il 10 marzo);
Il mancato rispetto di quanto stabilito precedentemente, comporta un richiamo ufficiale, comunicato a tutte le sezioni e l’automatica esclusione dal Consiglio Distrettuale, oltre a quant’altro ancora stabilito dal Consiglio Distrettuale Nazionale. In caso di recidiva, o quando il mancato rispet­to di tali norme comporti un ingiu­sto danno, di qualsiasi natura, per l’associazione, la Direzione Nazionale adotterà uno o più dei seguenti provvedimenti:
  1. sospensione dei soci responsabili;
  2. decadenza dei responsabili dalle cariche ricoperte;
  3. esclusione dei soci responsabili dall’AMI;
  4. commissariamento degli organi sociali inadempienti per un massimo di sei mesi;
  5. scioglimento di tali organi;
I provvedimenti adottati nei casi previsti dal presente comma sono contemporaneamente comunicati al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente dell'AMI (sia Nazionale che Distrettuale) è incompatibile con:
  1. la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
  2. la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
  3. la carica di dirigente dèll'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre associazioni e Organismi Forensi.

ARTICOLO 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, avverrà a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Del pari lo scioglimento della singola Associazione Distrettuale, qualsiasi ne sia la causa, avverrà previa delibera del consiglio direttivo di appartenenza e la devoluzione del patrimonio sarà destinata all’AMI Nazionale.

ARTICOLO 15 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Statuto e Regolamento di funzionamento delle Associazioni Regionali, parte integrante del presente statuto, entrano in vigore al momento stesso della costituzione dell’Associazione.
Il primo Presidente Nazionale dell’Associazione Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei minorenni e della famiglia è già individuato nell’atto costitutivo dell’Associazione e, per motivi organizzativi e di continuità della politica associativa, resterà in carica dalla data di costituzione fino al 31.12.2012.
Decorso tale periodo, il Presidente Nazionale resterà in carica tre anni, secondo quanto disposto dal presente statuto. Tutte altre cariche associative nazionali e locali dureranno in carica dalla data della loro futura nomina fino al 31.12.2012.
Successivamente al 31.12.2012 tutte le cariche sociali, locali e nazionali, si intenderanno decadute, indipendentemente dalla data della loro nomina. Entro il 31.1.2013 dovrà avvenire il rinnovo di tutte le cariche associative, nazionali e locali che avranno durata fino al 31.12.2015 e così via ogni tre anni, ai sensi del presente statuto. Qualora un organo associativo decadesse anticipatamente dalla scadenza naturale, i componenti successivi, nominati in sostituzione, resteranno in carica per il tempo residuo fino alla scadenza naturale della carica.
In ogni caso tutte le altre norme che regolano lo statuto entrano in vigore, per quanto compatibili con la disposizione di cui sopra, alla data di costituzione dell’AMI.


Leggi il regolamento dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - AMI

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Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia.
Italian Accademy of Matrimonial Lawyers

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Reperibilità presidente nazionale
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