AMI - Associazione Matrimonialisti Italiani - Italian Accademy of Matrimonial awyers - Per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia


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Associazione Matrimonialisti Italiani e Per la Tutela delle Persone, dei minorenni e della famiglia
AMI


Il presente regolamento forma parte integrante dell’atto costitutivo dell’ ”Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia”, denominata “AMI”.

EVENTI E CONVEGNI NAZIONALI

Gli eventi a carattere nazionale vanno intesi come eventi formativi di tutta l’Associazione ed i relativi format organizzativi costituiscono proprietà intellettuale dell’AMI.
I Convegni Nazionali sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei presenti, almeno quattro mesi prima della data prescelta. Ciascun Presidente Distrettuale - o eventualmente più Presidenti che operassero insieme - che vorrà organizzare un Convegno Nazionale, dovrà pertanto sottoporne la candidatura al Consiglio Direttivo Nazionale, individuando il tema da trattare e l’articolazione esecutiva, dando ogni notizia utile sull’organizzazione.
In seguito alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale,  il Presidente Distrettuale dovrà - di concerto con la Giunta Esecutiva - predisporre il programma dell’evento ed individuare i relatori. La Giunta Esecutiva, entro 30 giorni, dovrà relazionare al Consiglio Direttivo Nazionale affinché approvi, con delibera, da adottarsi a maggioranza semplice, il programma. Tutte le comunicazioni, nonché la delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere inoltrate a mezzo fax o mailing list, tra tutti i componenti del Direttivo.
La Sezione Distrettuale che chiede e riceve l’autorizzazione ad organizzare un Convegno Nazionale è responsabile della manifestazione, anche economicamente.
Ove necessario, è possibile prevedere il pagamento a copertura delle spese amministrative e di segreteria,  di una quota di partecipazione non superiore ad € 20,00, salvo delibera del Direttivo Nazionale di rideterminazione della quota a seconda della  qualità dell’evento formativo e degli oneri a carico della Sezione.
Salvo casi eccezionali evidenziati dal Direttivo Nazionale, non possono organizzarsi più di due Convegni Nazionali per ciascun anno solare e dovrà rispettarsi la turnazione tra le diverse Sezioni Distrettuali. È, tuttavia, consentito riproporre la candidatura ove non ve ne siano altre da parte di Sezioni che non hanno organizzato un Convegno Nazionale.
Fanno parte del comitato organizzativo dei Convegni Nazionali tutti i Presidenti Distrettuali e i loro nomi devono figurare sulle locandine dell’evento.
Dovrà essere prevista la partecipazione tra i relatori dei Convegni Nazionali di almeno due Presidenti Distrettuali, ed in ogni caso non meno di un Presidente per ogni sessione di lavori.
I Convegni Nazionali saranno pubblicizzati sulla home page del sito web ufficiale dell’Associazione, almeno due mesi prima della data fissata.
A conclusione dei Convegni Nazionali la sede distrettuale organizzatrice avrà l’obbligo di redigere una relazione dei lavori ed inviarla all’AMI Nazionale, in uno alla documentazione fotografica della manifestazione.

CERIMONIALE PER EVENTI E CONVEGNI NAZIONALI E/O DISTRETTUALI
Il Logo dell’AMI è segno distintivo dell’Associazione e come tale  è proprietà dell’Ami Nazionale. Il suo utilizzo è disciplinato dalle leggi in materia ed è concesso alle Sezioni Distrettuali,
Il colore sociale è l’azzurro ed il logo, allegato all’atto costitutivo, non può subire modifica alcuna. Esso deve essere ben visibile su manifesti, brochure, carta intestata e altro materiale informativo e/o pubblicitario.
Il materiale pubblicitario di eventi formativi, la carta intestata, e tutto il materiale congressuale deve recare il logo associativo nel quadro dell’unitarietà dello stile anche grafico dell’Associazione.
Ogni manifestazione, nazionale e/o distrettuale, deve prevedere la presenza del Presidente Nazionale il quale porterà i saluti a nome dell’Associazione, e, in caso di assenza, potrà essere sostituito dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, o da altro componente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente organizzatore prima di introdurre i lavori, dovrà porgere i saluti ai Presidenti Distrettuali presenti e alle Autorità (civili, militari, religiose) intervenute, avendo cura di riservare adeguati posti nelle prime file.

NORME PER I CONSIGLI DIRETTIVI  NAZIONALI E/O DISTRETTUALI E PER LE ASSEMBLEE
Il Presidente Nazionale e i Presidenti Distrettuali presiedono e dirigono rispettivamente il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli Direttivi Distrettuali. Il Segretario Nazionale - e in sua assenza il Consigliere più anziano -  darà la parola ai singoli componenti del Direttivo che formulino richiesta di intervento, consentendo, in maniera ordinata, a tutti i partecipanti di prendere parola. Terminata la discussione il Presidente inviterà i Consiglieri alla deliberazione sui punti all’O.d.G.. Dovrà essere formato verbale della riunione sotto dettatura del Presidente che avrà cura di riassumere quanto discusso e deliberato per ogni singolo punto all’ O.d.G. Al termine della riunione il verbale dovrà essere letto ed approvato da tutti i presenti, con sottoscrizione del Presidente e del Segretario verbalizzante.
Le medesime norme si applicano alle assemblee distrettuali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, si riunirà in via ordinaria almeno tre volte l’anno in Roma, o in altra sede in concomitanza con i Convegni Nazionali.

SEZIONI DISTRETTUALI

Le Sezioni Distrettuali dovranno uniformarsi alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’atto costitutivo deve essere conforme alle clausole dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’AMI nazionale, e li deve richiamare espressamente.
Ogni Sezione Distrettuale deve formare un proprio Direttivo che nomina il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Ogni Sezione può nominare un addetto stampa o incaricare propri consulenti, anche esterni, a proprie spese.
Il Presidente di Sezione è il legale rappresentante della medesima.
Ogni Sezione ha autonomia patrimoniale, deve avere un proprio codice fiscale ed un proprio conto corrente bancario o postale.
La Sezione Distrettuale ha sede presso lo studio del suo Presidente o presso altra sede, purchè nel Distretto di Corte di Appello.
Ogni Sezione dovrà mettere a disposizione dell’associazione una utenza telefonica/telefax nonché un indirizzo di posta elettronica.
Tutte le spese di ogni Sezione ricadono sul proprio bilancio senza possibilità di richiedere contributi al Consiglio Direttivo Nazionale.
Le Sezioni Distrettuali, per l’organizzazione delle  loro manifestazioni, potranno reperire fondi, contributi economici o altra utilità, anche attraverso la previsione di quote per la partecipazione per i non soci.
Le Sezioni dovranno creare sinergie con gli Enti locali, con istituti di credito (per eventuali sponsorizzazioni e/o contributi), con i Consigli Forensi e con la magistratura locale.
Ogni Presidente dovrà effettuare una politica atta all’adesione del maggior numero di aderenti all’AMI nei modi che riterrà più opportuni, sempre nel rispetto delle norme deontologiche.
La partecipazione degli iscritti all’AMI ad eventi formativi organizzati a livello locale o nazionale è gratuita, ad eccezione di quanto potrà essere previsto in relazione al Congresso Nazionale.
Le manifestazioni formative devono essere organizzate secondo un calendario concordato con il Presidente Nazionale, anche al fine di consentirne la partecipazione e non creare sovrapposizioni tra Sezioni limitrofe. Nei quindici giorni precedenti e successivi la data fissata per l’annuale Congresso Nazionale dell’associazione, le Sezioni Distrettuali non possono organizzare manifestazioni formative.

Il Presidente di Sezione curerà il registro degli iscritti in uno al Segretario e copia di esso sarà fatta recapitare al Presidente Nazionale per la compilazione del Registro Nazionale degli iscritti, al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Nazionale, anche a mezzo mail.
Una Sezione Distrettuale è sciolta di diritto nei casi di decadenza del suo Presidente stabiliti dal regolamento e dallo statuto.
Lo scioglimento della Sezione Distrettuale può essere deliberato, inoltre, dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti, nell’ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme statutarie e regolamentari ovvero nel caso di mancato rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale, da parte del Presidente o dei componenti del Consiglio Direttivo Distrettuale.
Il Consiglio Direttivo nominerà un commissario straordinario che avrà il compito di ricostituire la sezione mediante la convocazione dell’assemblea elettiva ovvero ricercando un nuovo responsabile della Sezione Distrettuale.
Le Sezioni Territoriali, individuate secondo quanto previsto nello Statuto, avranno un responsabile locale, senza Direttivo, ma sotto il controllo e le direttive delle Sezioni Distrettuali di loro appartenenza.
Le Sezioni Territoriali potranno organizzare soltanto convegni.
I corsi di formazione e/o aggiornamento, accreditati e non, saranno di competenze delle Sezioni Distrettuali.
Le manifestazioni dovranno essere preferibilmente patrocinate, anche solo a livello morale, dai Consigli Forensi locali.
Ogni Sezione curerà di far accreditare i propri eventi formativi secondo le modalità e normative vigenti.
Le Sezioni confinanti potranno organizzare eventi congiuntamente.
Il Presidente di Sezione Distrettuale può anche essere iscritto in un Foro diverso da quello coincidente con la sua sezione, purché la sua attività sia compatibile logisticamente con il Distretto di Sezione e sia garantita una sua presenza costante in loco.

RAPPORTI CON LA STAMPA E MASS-MEDIA – SITO WEB – SOCIAL NETWORK E MEZZI DI COMUNICAZIONE
I rapporti con la stampa Nazionale saranno mantenuti esclusivamente dal Presidente Nazionale
I rapporti con la stampa locale saranno curati dal Presidente di Sezione Distrettuale.
In ogni caso, le dichiarazioni a mezzo stampa dovranno essere sempre conformi alle linee guida e alle posizioni ufficiali dell’Associazione.
Il sito web dovrà essere utilizzato conformemente agli scopi associativi da ogni Sezione, quale mezzo di informazione scientifica settoriale, diffusione di opinioni e commenti su argomenti di pertinenza associativa, di comunicazione ai soci, di pubblicità degli eventi formativi.
È consentito l’utilizzo dei social-network essendo intento dell’AMI diffondere quanto più possibile la conoscenza delle tematiche associative.
Ogni sezione distrettuale e/o territoriale potrà creare propri profili, gruppi o pagine sui social network, o altre piattaforme web, con gli unici obblighi di agire in conformità con le linee guida e le posizioni ufficiali dell’Associazione, e dare risalto alle attività dell’Associazione tutta, nel rispetto della netiquette
I rapporti epistolari tra i Presidenti di Sezione saranno tenuti anche a mezzo posta elettronica (mailing list).
L’uso dei canali di comunicazione telematica avverrà secondo regole di comune prudenza e ciascun fruitore sarà personalmente responsabile dei contenuti delle proprie comunicazioni.
Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente all’atto costitutivo.



Leggi lo statuto dell'Associazione Matrimonialisti Italiani - AMI

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Italian Accademy of Matrimonial Lawyers

Sede principale :
Piazza del Risorgimento, 36 - 00192 Roma - Tel. e Fax 06 397 549 68

Coordinate europee (IBAN):
IT52 T031 0403 2000 0000 0820 753
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITMMROM
Codice Fiscale : 97493740589

Reperibilità presidente nazionale
avv. Gian Ettore Gassani : 335 7067318 (www.studiolegalegassani.it)

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